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Decreto 10 settembre 1998, n. 381.
Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ ed IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro,
che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero
della sanità e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo
anche conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel
quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica
cautelativa che individui obiettivi di qualità anche
al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati
alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate
perplessità, in considerazione dell'attuale stato di
conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di
misure più restrittive specifiche per l'esposizione
a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative
perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni
a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte
di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale
si esprime parere favorevole allo schema di decreto,
subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica,
rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo
5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento
all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa
e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo
termine conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot.
UL/98/16640;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano
i valori limite di esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed
all'esercizio dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo
di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al predetto decreto,
non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
Art. 2. Definizioni ed unità di misura
1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate
nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono
riportate in allegato A che, unitamente agli allegati
B e C, è parte integrante del presente decreto.
Art. 3. Limiti di esposizione
1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico
i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità
di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione
verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo
di sei minuti, non devono superare i valori di tabella
1.
Tabella 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
|
Frequenza
f
(MHz)
|
Valore
efficace di intensità di campo elettrico E
(V/m)
|
Valore
efficace di intensità di campo magnetico H
(A/m)
|
Densità
di potenza dell'onda piana equivalente
(W/m²)
|
|
0,1
- 3
> 3 - 3000
>3000 - 300.000
|
60
20
40
|
0,2
0,05
0,1
|
--
1
4
|
2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più
sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati,
difiniti in allegato B, deve essere minore dell'unità.
Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3,
la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo
di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento
di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre
i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile,
compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal
sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione
della popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza
di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente
dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla
sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo
di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m
per il campo magnetico intesi come valori efficati e,
per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato
a)2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve
le attribuzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano
l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione
al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al
precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente
comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità,
nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo
con la normativa vigente, anche in collaborazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per
quanto attiene all'identificazione degli impianti e
delle frequenze loro assegnate.
Art. 5. Risanamenti
1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa
per lavoratori non professionalmente esposti o nelle
zone comunque accessibili alla popolazione ove sono
superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e
all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni
di risanamento a carico dei titolari degli impianti.
Le modalita' ed i tempi di esecuzione per le azioni
di risanamento sono prescritte dalle regioni e province
autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente
articolo 4, comma 3.
2. La riduzione a conformita' da svolgere nell'ambito
dell'attività di risanamento deve essere effettuata
in accordo a quanto riportato nell'allegato C.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta
giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), dell'art.
1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
è il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita
le seguenti funzioni:
1)-14) (omissis);
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche
per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche,
non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta
condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.
Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero
della sanità e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro
sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo
conto anche delle norme comunitarie".
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri", è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di più Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione". |