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Decreto Legislativo 13 maggio
1998, n. 171.
Disposizioni in materia di tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della
direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
ed in tema di attività giornalistica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega
al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31luglio 1997, n. 249, di istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e
sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95)
4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali
nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare
riguardo ai servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repuhblica 19
settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione
di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
8 maggio 1997, n. 197, recante il regolamento di servizio
concernente le norme e le condizioni di abbonamento
al servizio telefonico;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in
data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per
il rilascio delle licenze individuali nel settore delle
telecomunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
TELECOMUNICAZIONI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni
elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini,
si intende per:
a) «abbonato»: qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione che sia parte di un contratto con
un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico, per la fornitura dei medesimi servizi;
b) «utente»: la persona fisica che utilizza uno o più
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,
indipendentemente dall'eventuale qualità di abbonato;
c) «rete pubblica di telecomunicazioni»: un sistema
di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione
di segnali tra punti terminali di rete definiti, con
mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici
utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi
di telecomunicazioni accessibili il pubblico:
d) «servizio di telecomunicazioni»: un servizio la cui
fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione
e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni,
ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se
relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione
circolare dei programmi radiofonici e televisivi.
Art. 2. Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico adotta le misure tecniche e
organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge per salvaguardare la sicurezza del servizio e
dei dati personali.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali
richiede anche l'adozione di misure che riguardano la
rete, il fornitore del servizio le adotta congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni.
In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia è definita dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, sentito il Garante.
3. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli
abbonati quando sussiste un particolare rischio di violazione
della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi
e i relativi costi. Analoga informativa è resa all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante.
Art. 3. Riservatezza nelle comunicazioni
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale
il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte
di soggetti a esse estranei.
2. L'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto
delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso
da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali
utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse
presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente deve informare l'altro utente quando nel
corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi
che consentono 1' ascolto della conversazione stessa
da parte di altri soggetti.
Art. 4. Dati relativi al traffico e
alla fatturazione del servizio
1. I dati personali relativi al traffico trattati per
inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un
servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico
o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni,
sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata,
fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per
1'abbonato ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti
in caso di interconnessione, è consentito sino alla
fine del periodo durante il quale può essere legalmente
contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le
medesime finalità, possono essere sottoposti a trattamento
i dati concernenti:
a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
c) il numero dell'abbonato chiamato;
d) il numero totale degli scatti da considerare nel
periodo di fatturazione;
e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate
effettuate e il volume dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio;
g) altre informazioni concernenti i pagamenti.
3. Ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazioni,
propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al
comma 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla
fatturazione è consentito unicamente agli incaricati
che agiscono sotto la diretta autorità del fornitore
del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica
di telecomunicazioni, e che si occupano della fatturazione
o della gestione del traffico, di analisi per conto
dei clienti, dell'accertamento di frodi o della commercializzazione
dei servizi di telecomunicazione del fornitore. Il trattamento
deve essere limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività, e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione delle controversie
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, in particolare di quelle
attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 5. Modalità di pagamento e fatturazione
dettagliata
1. 1 fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico consentono che i servizi richiesti e le
chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere
pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche
anonime, quali le carte di pagamento o prepagate.
2. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate
inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi
e le chiamate di cui al comma 1.
3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione,
al numero selezionato, al tipo, alla località, alla
durata, al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione. In ogni caso nella documentazione fornita
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre
del numero chiamato.
Art. 6. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere
la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione della identificazione
della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere la stessa possibilità linea per
linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere
la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione
delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione della linea chiamante
e tale identificazione è presentata prima che la comunicazione
sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere
le chiamate entranti, se la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall'utente
o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere
la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione
della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai
commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in arrivo
da altri Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio
di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare
gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio.
Art. 7. Chiamate di disturbo
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere,
a proprie spese e anche telefonicamente in caso di urgenza,
che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile
al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione
della linea chiamante e conservi i dati relativi alla
provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta nei soli orari durante
i quali si verificano le chiamate di disturbo e per
un periodo non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve
specificare le modalità di ricezione delle chiamate
di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro
ore.
Art. 8. Trasferimento automatico della
chiamata
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico deve adottare le misure necessarie
per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento
automatico verso la propria linea delle chiamate da
parte dei terzi.
Art. 9. Elenco degli abbonati
1. I dati personali relativi agli abbonati contenuti
in elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici
a disposizione del pubblico od ottenibili attraverso
i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi
sono limitati agli elementi necessari per identificare
un determinato abbonato, salvo il caso in cui l'abbonato
abbia prestato il proprio consenso espresso alla diffusione
di ulteriori dati personali. L'abbonato ha diritto,
gratuitamente e con richiesta documentata per iscritto,
di non essere incluso negli elenchi, di ottenere che
il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile
dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto
da un riferimento che ne riveli il sesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli elenchi cartacei o su altri supporti pubblicati
prima della entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. l0. Chiamate indesiderate
1. L'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza
intervento di un operatore o del telefax per scopi di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva, è consentito
con il consenso espresso dell'abbonato.
2. Le chiamate per le finalità di cui al comma 1, effettuate
con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite
ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge.
Art. 11. Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, 9 e 10, restano ferme le sanzioni di cui
all'articolo 35 della legge.
CAPO Il
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' GIORNALISTICA
Art. 12. Attività giornalistica
1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge
31 dicembre 1996, n. 675, le parole «, nel rispetto
del» sono sostituite dalle seguenti: «. In tale caso,
si applica il».
2. Nell'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge
31 dicembre 1996, n 675, le parole: «, nei limiti del»
sono sostituite dalle seguenti: «. Restano fermi i limiti
del», e le parole «e nel rispetto del» sono sostituite
dalle seguenti: «. Si applica inoltre il».
3. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato
e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto
dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento
dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti
del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,
ferma restando la possibiltà di trattare i dati relativi
a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato
o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.».
4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, è così modificato:
a) alla fine del primo periodo, è aggiunto, prima del
punto, il seguente: «, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.»;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «il Garante»
sono inserite le seguenti: «in cooperazione con il Consiglio,»;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
«Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura
del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo
la sua pubblicazione.»
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 13. Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si
applica la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto
non può comportare l'imposizione, per i terminali o
altre apparecchiature di telecomunicazione, di obblighi
inderogabili relativi alle specifiche e alle norme tecniche
che possano ostacolarne l'immissione sul mercato e la
libera circolazione, salva la procedura comunitaria
concernente la notifica delle specifiche e norme tecniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
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