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Decreto Legislativo 22 maggio 1999,
n. 185.
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto
beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato dal fornitore che,
per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu'
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione
ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi
non riferibili all'attivita' professionale eventualmente
svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei
contratti a distanza agisce nel quadro della sua attivita'
professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo
che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore
e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione
del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo
delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato
nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona
fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita'
professionale consiste nel mettere a disposizione dei
fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a
distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo
dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri
diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi
contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che
prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le
tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o
della prestazione del servizio e di ogni altra forma
di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione
dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del
bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione
a distanza, quando e' calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti
per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in
modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato
alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e
di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità'
del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio
della conversazione con il consumatore, a pena di nullità
del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
una comunicazione individuale, le informazioni di cui
al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda,
in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella
stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all'articolo 4.
Art. 4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto
o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione
ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di
esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo
5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a
cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle
garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di
durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora
i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione
e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione.
Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui
poter presentare reclami.
Art. 5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque
contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi
siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto
o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione
del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto
gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio
del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore
non può esercitare il diritto di recesso previsto ai
commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata,
con l'accordo del consumatore, prima della scadenza
del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato
a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che
il fornitore non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro
il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo
geografico della sede del fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore
e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione
del fornitore o della persona da questi designata, secondo
le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine
per la restituzione del bene non può comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio
del diritto di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente,
ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo,
il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate
dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente,
nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto
di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto
di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il
consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente
il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate
dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del
bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore,
senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Art. 6. Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore
deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore
ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da
parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche
temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore,
entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella
pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o
superiori.
Art. 7. E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo
6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di
bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo
luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori
che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio,
ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando
all'atto della conclusione del contratto il fornitore
si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata
o in un periodo prestabilito.
Art. 8. Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante
carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento,
da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento
riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria
carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione
della carta di pagamento ha diritto di addebitare al
fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9. Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al
consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione
nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta
di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10. Limiti all'impiego di talune
tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono,
della posta elettronica di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax,
richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle
di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal fornitore
se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11. Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente
decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore
devono comunque essere riconosciute le condizioni di
tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12. S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6,
9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo
5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i
limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma
1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto
in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali
e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo
13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento
delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in
cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
Art. 13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto
legislativo, le associazioni dei consumatori e degli
utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3
della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione
del presente decreto legislativo la competenza territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o
di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento
al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
con la disciplina recata dal decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni
piu' favorevoli per il consumatore contenute nel presente
decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con
tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della
direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano
del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato
della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione
e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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