|
Decreto Legislativo 6 maggio 1999
n. 169.
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
gli articoli 1 e 2, nonché l'articolo 43 che detta i
criteri di delega al Governo per il recepimento della
citata direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle comunicazioni e per i beni e le attività
culturali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile
1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore".
Art. 2
1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti
e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo. La tutela delle banche di dati non
si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
i diritti esistenti su tale contenuto".
Art. 3
1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis. Salvo patto contrario, il datore di
lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione
economica del programma per elaboratore o della banca
di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione
della sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso
datore di lavoro".
Art. 4
1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserita la seguente:
"SEZIONE VII - Banche di dati -Articolo 64-quinquies.
1. L'autore di una banca di dati ha il diritto
esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione
e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di copie della banca di dati; la prima vendita di
una copia nel territorio dell'unione europea da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce
il diritto di controllare, all'interno dell'unione stessa,
le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione
in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati
delle operazioni di cui alla lettera b).
Articolo 64-sexies.
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o
di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito
di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali
operazioni di trasferimento, permanente della totalità
o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto
sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare
del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa
o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore
le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste
in essere da parte dell'utente legittimo della banca
di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie
per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati
e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo
è autorizzato a utilizzare solo una parte della banca
di dati, il presente comma si applica unicamente a tale
parte".
Art. 5
1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n.
633, è inserito il seguente:
"TITOLO II-BIS
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca
di dati - Diritti e obblighi dell'utente
CAPO I Diritti del costitutore di una
banca di dati
Articolo 102-bis.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o
per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando,
a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi
mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito
di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto
di estrazione;
c) reimpiego: qualsiasi forma di messa a disposizione
del pubblico della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della banca di dati mediante distribuzione
di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito di
cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di
reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati
effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro
dell'unione europea esaurisce il diritto di controllare
la rivendita della copia nel territorio dell'unione
europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca
di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti
e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti
di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto,
per la durata e alle condizioni stabilite dal presente
Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale
della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche
di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono
cittadini di uno stato membro dell'unione europea o
residenti abituali nel territorio dell'unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì
alle imprese e società costituite secondo la normativa
di uno stato membro dell'unione europea e aventi la
sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro
d'attività principale all'interno dell'unione europea;
tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno
dell'unione europea soltanto la propria sede sociale,
deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività
della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento
del completamento della banca di dati e si estingue
trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione
del pubblico prima dello scadere del periodo di cui
al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data della prima messa a disposizione
del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di
dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera
a), dal momento del completamento o della prima messa
a disposizione del pubblico della banca di dati così
modificata o integrata, e come tale espressamente identificata,
decorre un autonomo termine di durata della protezione,
pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti
e sistematici di parti non sostanziali del contenuto
della banca di dati, qualora presuppongano operazioni
contrarie alla normale gestione della banca di dati
o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore
della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato
o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla
legge.
CAPO II Diritti e obblighi dell'utente.
Articolo 102-ter.
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione
del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare
del diritto d'autore o di un altro diritto connesso
relativo a opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in
qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire
operazioni che siano in contrasto con la normale gestione
della banca di dati o che arrechino un ingiustificato
pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore
della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione
del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di
parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi
e quantitativi, del contenuto della banca di dati per
qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.
Se l'utente legittimo è autorizzato a effettuare l'estrazione
o il reimpiego solo di una parte della banca di dati,
il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei
commi 1, 2 e 3 sono nulle.".
Art. 6
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, è così modificato:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter
è soggetto alla pena della reclusione da 3 mesi a tre
anni e della multa da lire un milione a lire 10 milioni.
La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione
e a lire 3 milioni di multa se il fatto è di rilevante
gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive
operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto,
distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione
in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita,
venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi
della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con Rd 18 maggio 1942, n. 1369.";
b) al comma 2, le parole "al comma 1" sono sostituite
dalle parole "ai commi 1 e 1-bis"
Art. 7 Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del Titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati
create prima del 1° gennaio 1998 e che entro la data
di entrata in vigore del presente decreto soddisfino
i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo,
fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti
acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica
anche alle banche di dati create dal 1° gennaio 1998
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del Capo I del Titolo II-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle
banche di dati costituite completamente nei 15 anni
precedenti il 1° gennaio 1998 e che alla data di entrata
in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti
di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi
gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente.
La stessa disposizione si applica anche alle banche
di dati costituite completamente dal 1° gennaio 1998
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo,
il termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1° gennaio
1998.
4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle
disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto
d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi
preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti
in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali,
disegni e modelli industriali, la protezione dei beni
appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle
intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale,
la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di
carattere personale e il rispetto della vita privata,
l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.
Art. 8
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|