|
Decreto 8 maggio 1997, n. 197
Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni
di abbonamento al servizio telefonico.
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive
modificazioni;
Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la società concessionaria
SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484,
con il quale è stato approvato il vigente regolamento
di servizio per l'abbonamento telefonico;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191,
recante modificazioni al vigente regolamento di servizio
per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto
ministeriale 8 settembre 1988, n. 484;
Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni,
approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
90 del 18 aprile 1990;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove
disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi
degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314,
con il quale è stato approvato il regolamento recante
disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991,
n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli
impianti telefonici interni;
Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 dicembre 1995 sull'applicazione
del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali;
Considerata l'esigenza di apportare le opportune integrazioni
ai fini di meglio tutelare gli abbonati al servizio
telefonico;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Ritenuto, con riferimento alla parte relativa al terzo
comma dell'articolo 4, di doversi adeguare parzialmente
al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare
esigenze tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente
la risoluzione del contratto dopo il decorso di un congruo
termine di sospensione del servizio;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento concernente le norme
e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico:
Art. 1. Oggetto
1. Oggetto del presente regolamento di servizio
è la disciplina del servizio telefonico di base, di
seguito denominato servizio telefonico.
2. Considerata la specificità dei servizi radiomobili,
è opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di
apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente
ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto
nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33 e 8
novembre 1993, n. 512, dal regolamento di cui al decreto
ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente
modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995,
n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento
di servizio specifico per detti servizi.
Art. 2. Rapporto tra il gestore del servizio telefonico
e gli abbonati
1. I rapporti fra il gestore del servizio telefonico
di seguito denominato "gestore" e gli abbonati sono
regolati dalle disposizioni previste nei successivi
articoli.
2. Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni
di legge e regolamentari, nonché le disposizioni tecniche
che regolano la materia degli impianti interni, supplementari
ed accessori.
3. Il gestore comunica agli abbonati, con la massima
tempestività e con le modalità più idonee, tutte le
informazioni rilevanti sulle normative che regolano
il rapporto fra l'abbonato e il gestore medesimo. In
particolare il gestore fornisce agli abbonati le informazioni
relative al regolamento di servizio nonché comunica
agli stessi le condizioni economiche di offerta del
servizio telefonico praticate dal gestore nonché il
costo addebitabile all'utenza di rete fissa allorché
effettui chiamate destinate ad utenti di reti radiomobili
e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sarà garantito
un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.
4. Ogni anno ciascun abbonato ha diritto a ricevere
dal gestore l'elenco di tutti gli abbonati della rete
urbana di appartenenza in cui esso è inserito.
5. Su richiesta dell'abbonato e ove previsto dietro
pagamento di apposito corrispettivo, il gestore fornisce,
tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche
disponibili, servizi innovativi. L'elenco dei servizi,
il loro costo, le modalità di accesso ed, in generale,
la loro disciplina sono pubblicati annualmente sull'avantielenco.
Per quelli attivati in corso d'anno, il gestore organizza
un'idonea campagna informativa.
6. Il presente regolamento di servizio si applica di
diritto a tutti i rapporti in essere alla data della
sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo
a carico degli abbonati.
CAPO I Caratteristiche del servizio
Art. 3. Utilizzo del servizio da parte di terzi
1. L'abbonato può permettere ad altri di usufruire
del servizio ma non può chiedere un corrispettivo maggiore
di quanto l'abbonato medesimo è tenuto a corrispondere
al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle
condizioni economiche vigenti.
2. È proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione,
del contratto di abbonamento telefonico.
3. La violazione delle disposizioni sopracitate comporta
la restituzione dell'importo non dovuto e dà titolo
al gestore di risolvere il contratto.
Art. 4. Inizio e durata del servizio - Contributo
impianto
1. Il contratto di abbonamento si perfeziona con
la sottoscrizione dello stesso da parte del richiedente
- residente, domiciliatario o dimorante dell'immobile
ove sarà installato l'impianto - e comunque a seguito
dell'attivazione del servizio. In ogni caso, il canone
di abbonamento decorre dal giorno in cui il servizio
viene attivato.
2. Le modalità di attivazione del servizio sono pubblicate
sull'avantielenco e, comunque, rese note all'abbonato
nelle forme più opportune.
3. Il mancato pagamento, entro dieci giorni dalla ricezione
da parte dell'abbonato, della bolletta dove è fatturato
il contributo impianto, comporta la sospensione integrale
del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate.
Persistendo il mancato pagamento per ulteriori venti
giorni il contratto è risolto di diritto.
4. Il contratto di abbonamento ha, salvo quanto di seguito
previsto, durata minima di un anno ed è a tempo indeterminato.
5. Qualora l'abbonato receda dal contratto prima della
scadenza del primo anno, esso è tenuto a pagare il canone
di abbonamento anche per i mesi restanti.
6. Per la cessazione del contratto negli anni successivi
al primo, l'abbonato comunicherà la sua decisione di
recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno, inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo
rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo.
Ai fini della fatturazione, l'abbonato è comunque tenuto
a pagare il corrispettivo dei servizi usufruiti ed il
rateo di canone relativo al periodo di fatturazione
in corso alla data di decorrenza del recesso.
7. Per gli abbonamenti temporanei di durata inferiore
ad un anno, che possono essere concessi in occasione
di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni
sportive, per le necessità degli organi d'informazione
e per altre esigenze di pubblica utilità e/o di interesse
collettivo, l'abbonato dovrà pagare quanto previsto
dalle condizioni economiche vigenti.
Art. 5. Il numero telefonico - Cambio numero
1. Il gestore può modificare, per comprovate ragioni
tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando allo
stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo
o con apposita lettera o tramite bolletta.
2.In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo
casi di dimostrata impossibilità tecnica, un servizio
di informazione gratuito sia per il chiamante sia per
l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo
di quarantacinque giorni solari, a decorrere dalla data
di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni
di riservatezza nei casi di cui all'articolo 6.
3. Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare
a quanto sopra previsto, l'abbonato avrà diritto agli
indennizzi previsti all'articolo 39.
4. A richiesta dell'abbonato è prolungato, a pagamento,
il servizio d'informazione di cambio numero per il periodo
massimo del successivo quadrimestre.
5. L'abbonato può richiedere al gestore che il messaggio
di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa
dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente
con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento
tranne nei casi previsti per legge.
6. L'abbonato può richiedere al gestore di cambiare
il proprio numero. Sarà data priorità alle richieste
originate da molestie per le quali sia stata sporta
denuncia all'autorità giudiziaria.
7. Tale servizio è fornito compatibilmente con le risorse
tecniche disponibili ed è a pagamento secondo le condizioni
economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero
sarà fornita tempestiva comunicazione.
8. Nel caso di cessazione di utenze ad elevato volume
di traffico, il numero ad esse relativo, sarà riassegnato,
ove possibile, non prima di novanta giorni dalla cessazione
medesima.
Art. 6. Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza
1. L'abbonato viene gratuitamente inserito nell'elenco
abbonati al servizio telefonico della rete urbana di
appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie
alla sua individuazione nelle forme che saranno comunicate
preventivamente dal gestore al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
2. L'abbonato ha diritto per dichiarate esigenze personali,
a titolo gratuito e previa richiesta scritta, a non
essere incluso nell'elenco abbonati. Detta richiesta
non può essere revocata prima di un anno solare dalla
sua presentazione.
3. Il reinserimento viene effettuato alle condizioni
economiche rese note dal gestore nell'avantielenco,
e comunicate senza indugio all'atto del ricevimento
della richiesta di cui al comma precedente.
4. L'abbonato ha altresì diritto, previa richiesta scritta,
a che i suoi dati personali non siano utilizzati per
l'invio di materiale pubblicitario, di ottenere che
il suo indirizzo, in tutto o in parte sia omesso e,
ove possibile, di essere menzionato in modo che non
se ne rilevi il sesso.
5. L'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza
verrà messo a disposizione dell'abbonato, con le seguenti
modalità:
-
presso la sede territoriale competente del gestore,
gratuitamente;
-
a domicilio dell'abbonato, con l'addebito delle
spese di recapito.
6. In caso di errori od omissioni in elenco l'abbonato
avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 41.
7. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo
si applicano a decorrere dal 1 agosto 1997.
Art. 7. Modifica delle tecnologie di rete
1. Il gestore può modificare le tecnologie di rete,
seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque
a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con
un anticipo di almeno novanta giorni solari. A tal fine
il gestore fornisce altresì adeguate informazioni.
2. L'abbonato può fruire delle prestazioni di cui è
dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni
economiche, e provvederà ad uniformare contemporaneamente,
a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato
alla rete urbana.
Art. 8. Modifica delle condizioni di contratto
1. Le modifiche del presente regolamento possono
essere richieste dal gestore sulla base di motivate
esigenze.
2. Il gestore si impegna a dare tempestivamente notizia
all'abbonato delle modifiche delle condizioni di contratto
attraverso idonea campagna informativa o tramite bolletta
con almeno trenta giorni solari di anticipo dalla decorrenza
delle nuove clausole, ed a fornire al riguardo idonea
comunicazione scritta annessa alla bolletta successiva
all'introduzione delle modifiche.
Art. 9. Cambiamento dell'intestazione del contratto
o subentro
1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica
a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento
di un nuovo contratto e il pagamento dell'indennità
di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei
casi di successione "mortis causa" a titolo universale
o particolare, o quando il subentro avviene fra persone
conviventi dello stesso nucleo familiare.
2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei
casi di trasformazione della denominazione o della ragione
sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si dà
luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato
moroso a meno che il subentrante non estingua o si accolli
il debito maturato.
Art. 10. Trasloco dell'utenza telefonica
1. L'abbonato che intende traslocare la propria
utenza telefonica ne dà comunicazione al gestore almeno
trenta giorni solari prima della data da cui intende
far decorrere l'effettuazione del trasloco.
2. Per il trasloco dell'utenza l'abbonato è tenuto a
corrispondere l'apposito contributo ed, altresì, eventuali
diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza
dello stesso, che dovranno essergli preventivamente
comunicati.
3. Se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere
attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, il
gestore sospenderà, a decorrere dalla data indicata
dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco
non sarà effettuato.
4. Non si dà luogo a trasloco fino a quando permane
una eventuale posizione di morosità dell'abbonato.
5. Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto,
l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo
39.
Art. 11. Nuove attivazioni di abbonati con morosità
pendenti
1. Nel caso di nuova domanda di abbonamento presentata
da chi sia stato in precedenza abbonato moroso, il gestore
ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento al pagamento
delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni
di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto del
gestore avrà applicazione anche nei confronti delle
domande di nuovi abbonamenti o di trasloco, presentate
da conviventi o coabitanti dell'abbonato moroso, relative
all'impianto per il quale si è verificata la morosità.
2. Il gestore ha altresì il diritto di subordinare l'attivazione
o proseguire la fornitura del servizio telefonico nei
confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi
fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati
connessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni
patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento
del servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie
patrimoniali, personali o reali.
CAPO II Obblighi del gestore
Art. 12. Attivazione del servizio
1. Il gestore si impegna ad attivare il servizio
entro dieci giorni solari dalla data della domanda,
concordandone con il richiedente tempi e modalità.
2. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità
delle risorse tecniche, non sia possibile rispettare
il predetto termine, il gestore indicherà comunque la
data a partire dalla quale sarà attivabile il servizio,
concordando con l'abbonato tempi e modalità di attivazione.
In ogni caso il contributo impianto non può essere richiesto
prima di trenta giorni solari precedenti la data stabilita
per l'attivazione stessa.
3. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse
tecniche, il gestore dovrà procedere all'attivazione
degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande, che potrà essere, su richiesta, comunicato
all'abbonato dando priorità ai casi certificati di portatori
di handicap, nonché alle categorie che svolgono attività
di affari, professionali o di interesse pubblico.
4. Qualora per cause imputabili al gestore il servizio
venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti,
l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo
39.
Art. 13. Cambiamenti delle condizioni economiche
di offerta del servizio (prezzi e tariffe)
1. Il gestore dà tempestivamente notizia agli abbonati
di ogni modifica di prezzi e tariffe in forma scritta,
mediante comunicazione annessa alla bolletta successiva
all'introduzione delle modifiche, e tramite idonea campagna
informativa. Comunque, sarà garantito un servizio gratuito
di assistenza agli abbonati.
Art. 14. Assistenza all'abbonato - Qualità del servizio
1. Il gestore fornisce un servizio telefonico gratuito
di assistenza agli abbonati adeguato alle esigenze della
clientela.
2. A mezzo telefono l'abbonato può gratuitamente sottoporre
problemi e formulare quesiti legati al servizio telefonico
ed ai relativi addebiti. A tali richieste verrà data,
ove possibile, immediata risposta telefonica; ove ciò
non sia possibile verranno comunicati i tempi necessari
per la risposta.
3. Nel caso in cui l'abbonato si ritenga insoddisfatto
delle risposte ricevute può rivolgersi a un apposito
servizio telefonico gratuito organizzato presso le sedi
regionali del gestore al quale vanno segnalati i disservizi
che non abbiano trovato soluzione o le eventuali proposte
di miglioramento del servizio. Il gestore è tenuto a
trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
- Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
copia della segnalazione ricevuta che non abbia trovato
soluzione.
4. In ogni caso, l'abbonato può inoltrare un reclamo
scritto direttamente alla sede territoriale di competenza
del gestore indicata in bolletta. Tale materia è disciplinata
in particolare dal successivo articolo 16. In ogni caso
il gestore fornisce adeguata informativa circa le modalità
di presentazione dei reclami, impegnandosi inoltre a
dare una risposta al massimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento del reclamo.
Art. 15. Segnalazione guasti - Riparazioni
1. Il gestore garantisce un servizio telefonico
gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.
2. Il gestore si impegna a riparare i guasti entro il
secondo giorno non festivo successivo a quello in cui
è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti
di particolare complessità che verranno comunque tempestivamente
riparati.
3. L'obbligo di intervento del gestore decorre dal momento
in cui esso viene informato dell'esistenza del guasto
e riguarda il collegamento telefonico fino al punto
d'accesso dell'abbonato alla rete telefonica.
4. Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i
guasti non imputabili direttamente o indirettamente
a dolo o a colpa da parte dell'abbonato, o ascrivibili
a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati
dal medesimo.
5. Nel caso in cui il gestore ripari il guasto in ritardo
rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto
agli indennizzi di cui all'articolo 39.
Art. 16. Reclami riguardanti gli importi addebitati
in bolletta
1. I reclami relativi ad importi addebitati in bolletta
devono essere inoltrati per iscritto, anche con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede del
gestore competente per territorio, indicata nella bolletta
medesima, entro i termini di scadenza della bolletta
in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito
della bolletta opponibili validamente dall'abbonato
e comunque quelli previsti all'allegato 18 comma 1.
2. La presentazione del reclamo non esime l'abbonato
dal pagamento della bolletta nei termini di scadenza
indicati.
3. L'esito del reclamo sarà comunicato all'abbonato,
per iscritto, anche a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro trenta giorni solari dal
momento in cui il reclamo è pervenuto.
4. Nel caso in cui l'abbonato non paghi entro la scadenza
indicata in bolletta l'importo per il quale ha presentato
il reclamo, il gestore sospende fino alla comunicazione
all'abbonato dell'esito del reclamo la applicazione
di quanto previsto dagli articoli 34 e 35, concernenti
rispettivamente l'indennità di mora e la sospensione
del servizio per ritardato pagamento. Rimane comunque
fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato dal
gestore, l'abbonato è tenuto a pagare la predetta indennità
di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata
in bolletta.
5. Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato
e l'abbonato non abbia ancora pagato, la somma contestata
va pagata entro la data comunicata dal gestore tramite
la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto
a titolo di indennità di mora sarà addebitato su una
successiva bolletta.
6. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il
gestore provvede alla restituzione degli eventuali importi
già pagati dall'abbonato, operando eventualmente anche
in compensazione nella successiva bolletta. Ai predetti
importi si applicano, per il periodo intercorrente tra
l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi
calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 34,
comma 1.
Art. 17. Manutenzione personalizzata
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15,
il gestore fornisce, agli abbonati che ne facciano richiesta,
un ulteriore specifico servizio di manutenzione personalizzata
le cui condizioni economiche e tecniche di offerta sono
stabilite in un apposito contratto.
Art. 18. Fatturazione del servizio ed invio della
bolletta
1. La bolletta telefonica costituisce fattura e
il gestore dovrà inviarla all'abbonato con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei
pagamenti.
2. Non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile,
sarà indicata in bolletta la data dell'addebito che
sarà operato sulla domiciliazione in conto corrente
postale o bancario nonché la data di emissione della
successiva bolletta.
Art. 19. Comunicazioni tra il gestore e l'abbonato
1. In qualunque comunicazione con l'abbonato l'operatore
del gestore è tenuto a comunicare il proprio codice
identificativo almeno all'inizio della comunicazione
medesima.
CAPO III Obblighi dell'abbonato
Art. 20. Informazioni fornite al gestore
1. L'abbonato è tenuto a fornire le informazioni
anagrafiche e quelle relative all'attività svolta in
relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale
informazione deve essere fornita al fine di consentire
la corretta attribuzione della categoria tariffaria.
Le suddette informazioni debbono essere rese al gestore,
che le mantiene riservate, complete e rispondenti al
vero.
2. A questo proposito l'abbonato si impegna a comunicare
al più presto, in forma scritta, qualunque cambiamento,
relativo a tali informazioni, che implichi una diversa
attribuzione delle categorie tariffarie e che si verifichi
nel corso del rapporto contrattuale con il gestore.
3. Qualora l'abbonato non avverta il gestore dell'avvenuto
cambiamento, quest'ultimo potrà addebitare all'abbonato,
previo accertamento e con effetto retroattivo, le eventuali
differenze concernenti il canone di abbonamento.
Art. 21. Attività necessarie per il collegamento
alla rete
1. L'abbonato è tenuto a consentire gratuitamente
al gestore l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo,
dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto occorrente
ai collegamenti alla rete del gestore.
2. La richiesta di abbonamento rimane priva di effetti
se, chi la richiede, non consente il predetto accesso
e/o attraversamento.
3. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da
parte di terzi che non consentono l'attraversamento
e/o l'accesso alla loro proprietà, il gestore non è
responsabile per i ritardi o per la revoca della richiesta
di collegamento.
4. Per il corretto svolgimento del servizio, il numero
delle linee dell'abbonato deve essere correlato alla
intensità del traffico globale dello stesso. A tal fine
il gestore garantisce la adeguata disponibilità degli
impianti.
Art. 22. Omologazione
1. Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate
alla rete pubblica devono essere munite delle previste
omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative
in vigore.
2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione
l'abbonato è sottoposto alle sanzioni previste dalla
normativa in vigore ed è responsabile per il traffico
imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti
danni eventualmente arrecati.
Art. 23. Uso degli impianti del gestore
1. È proibito all'abbonato di aprire, smontare o
manomettere gli impianti di proprietà del gestore, nonché
rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare
manomissioni per qualsiasi fine.
2. Qualora l'abbonato non rispetti tale divieto, fatte
salve le sanzioni di legge, il gestore potrà procedere,
dandone preavviso, alla sospensione del servizio e richiedere
il risarcimento di tutti i danni cagionati.
Art. 24. Verifiche tecniche
1. Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto
e alle apparecchiature collegate alla rete l'abbonato
deve consentire l'accesso nei propri locali ai tecnici
inviati dal gestore, che saranno muniti di apposito
tesserino di riconoscimento, concordando con gli appositi
uffici del gestore la data e l'ora dell'intervento.
2. In caso di preavviso scritto, e per le ragioni in
esso indicate, il gestore può sospendere il servizio
fintantoché l'abbonato non consentirà l'accesso.
Art. 25. Pagamento del servizio
1. L'abbonato è tenuto a pagare la bolletta per
intero, entro la data di scadenza in essa indicata e
secondo le modalità prescritte nel successivo capo IV.
Art. 26. Uso improprio del servizio
1. L'abbonato non può servirsi del proprio impianto
per effettuare comunicazioni che arrechino molestia
o che violino le leggi vigenti.
2. L'abbonato non può utilizzare il servizio in modo
da creare turbativa ad altri abbonati.
3. L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di
utilizzare il suo telefono per telefonate moleste.
4. Il gestore ha la facoltà di sospendere immediatamente
il servizio senza preavviso qualora l'abbonato ne faccia
l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone,
se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti.
CAPO IV Pagamento del servizio
Art. 27. Pagamento del canone e del traffico
1. Il canone di abbonamento deve essere pagato anticipatamente
rispetto all'utilizzo del servizio telefonico; il pagamento
del traffico avviene in modo posticipato rispetto alla
sua effettuazione, insieme a quant'altro dovuto dall'abbonato.
Art. 28. Contributo impianto
1. Il mancato pagamento del contributo impianto
nei termini stabiliti dall'articolo 4, comma 3, produce
le conseguenze ivi previste.
Art. 29. Mezzi di garanzia
1. In luogo del versamento dell'anticipo sulle conversazioni
interurbane il gestore, per i nuovi abbonamenti stipulati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può
richiedere la prestazione di appositi mezzi di garanzia
oppure la domiciliazione delle bollette presso conto
corrente postale o bancario. Le tipologie dei suddetti
mezzi di garanzia sono preventivamente comunicate al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Ove l'abbonato non presti i mezzi di garanzia sopra
indicati o non effettui la domiciliazione delle bollette
presso conto corrente postale o bancario, è tenuto a
versare in anticipo, a richiesta del gestore, una somma
corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni
interurbane che effettuerà in un bimestre. Per ogni
nuovo abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta
somma sarà pari al 10% del contributo di attivazione.
Per gli altri abbonamenti l'ammontare dell'anticipo
sarà concordato con l'abbonato sulla base del tipo di
attività svolta dallo stesso.
3. Il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione
delle misure previste in alternativa comporta la sospensione
integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento
delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento dell'anticipo
o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa
per ulteriori sessanta giorni, il gestore può procedere
alla risoluzione del contratto.
4. L'eventuale anticipo versato non costituisce deposito
e viene restituito senza ritardo alla cessazione del
contratto, salva compensazione in caso di inadempimento
da parte dell'abbonato.
5. L'anticipo, relativo all'ultima bolletta pagata,
è maggiorato, fatti salvi i casi di morosità, di una
somma equivalente agli interessi legali, calcolati a
decorrere dal pagamento della predetta bolletta.
Art. 30. Tasse e spese
1. Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente
al contratto di abbonamento è a carico dell'abbonato,
salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 31. Periodicità delle bollette
1. Le bollette vengono di norma inviate all'abbonato
con cadenza bimestrale.
2. L'abbonato può richiedere la fatturazione mensile
o con periodicità inferiore al mese. Tale servizio viene
fornito gratuitamente dal gestore non appena approntati
gli adeguamenti tecnici necessari.
3. Periodi di fatturazione differenti per categorie
di abbonati saranno stabiliti dal gestore sulla base
di intese con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e saranno preventivamente comunicati all'abbonato.
4. Ferma rimanendo la pluralità e l'autonomia dei singoli
contratti d'abbonamento sottostanti, il gestore, a seguito
della richiesta o del consenso formale dell'abbonato,
può provvedere, ove tecnicamente possibile, ad un'unica
fatturazione di tutti gli abbonamenti sottoscritti dal
medesimo abbonato.
Art. 32. Calcolo del traffico e documentazione degli
addebiti
1. Il gestore calcola l'importo dovuto per il traffico
effettuato sulla base dei dati rilevati dal contatore
o da dispositivi equivalenti di centrale. In alternativa,
non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile,
l'importo dovuto sarà calcolato sulla base della misurazione
documentata degli addebiti.
2. Il gestore provvede, a richiesta scritta dell'abbonato,
a fornire gratuitamente allo stesso, non appena tecnicamente
ed amministrativamente possibile e comunque, per gli
utenti già collegati a centrali numeriche, entro il
31 dicembre 1997, la documentazione di tutte le comunicazioni
telefoniche che comportano un addebito superiore a 4
scatti, sulla base di un proprio sistema interno di
rilevazione. Tale documentazione dovrà contenere i seguenti
elementi: data e ora di inizio della conversazione,
numero selezionato, tipo, località, durata, numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione, costo
della conversazione, totale degli scatti da fatturare
e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento
quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni
e solleciti. Rimane comunque garantito il servizio di
documentazione degli addebiti per le comunicazioni teleselettive
secondo le modalità previste dal vigente decreto tariffario.
3. Il gestore è tenuto ad estendere a tutti gli abbonati,
non appena tecnicamente possibile e comunque entro il
31 dicembre 1997 per gli utenti già collegati a centrali
numeriche, un servizio informativo automatico sui propri
consumi di traffico, che sarà fornito alle condizioni
economiche previste.
Art. 33. Dove si paga la bolletta
1. I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno
effettuati presso:
2. In ogni città sede territoriale competente del gestore
è garantita la possibilità di effettuare il pagamento
delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi
automatici.
Art. 34. lndennità per il ritardato pagamento
1. In caso di ritardato pagamento, cioè di pagamenti
effettuati dopo il termine di scadenza indicato in bolletta,
l'abbonato dovrà versare al gestore un'indennità di
mora pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per
i pagamenti effettuati dal l al 15 giorno solare successivo
alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in
bolletta per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giorno
solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell'importo
indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo
il 30 giorno solare dalla data di scadenza.
2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti
regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive
date di scadenza, paghi entro il 15 giorno solare successivo
alla data di scadenza non troverà applicazione l'indennità
di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora
paghi successivamente al 15 giorno, l'indennità di ritardato
pagamento gli verrà integralmente addebitata.
3. Ferma restando l'applicazione delle indennità di
cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno
adempimento degli obblighi assunti nei confronti del
gestore l'abbonato intestatario di più contratti di
abbonamento autorizza il gestore a rivalersi delle somme
per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti
relativi a servizi disciplinati dal presente regolamento.
Art. 35. Sospensione del servizio per ritardato
pagamento
1. Fermi gli altri casi di sospensione del servizio
e quanto disposto in materia di indennità per ritardato
pagamento, il gestore può sospendere l'abbonato dal
servizio telefonico in uscita se non paga la bolletta
entro quarantacinque giorni solari dalla data di scadenza
o comunque trascorsi inutilmente quindici giorni da
un apposito sollecito scritto successivo alla data di
scadenza. La sospensione del servizio, per quanto tecnicamente
possibile, è limitata ai soli servizi regolamentati
oggetto della controversia.
2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti
regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive
date di scadenza, non paghi entro la data indicata in
bolletta, il gestore potrà sospenderlo dal servizio
telefonico in uscita, persistendo per quarantacinque
giorni lo stato di morosità, e trascorsi inutilmente
quindici giorni dopo un avviso scritto da inviarsi alla
scadenza del predetto termine di quarantacinque giorni.
Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni
abbia già, almeno una volta, pagato la bolletta con
più di trenta giorni di ritardo e per una successiva
bolletta ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre
il 30 giorno dalla scadenza, il gestore ha facoltà di
sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione
scritta, il servizio telefonico in uscita. All'abbonato
in questione, che risulti nuovamente moroso per successive
fatturazioni, il gestore potrà procedere alla sospensione
del servizio non appena trascorsi 10 giorni.
3. La sospensione del servizio, nel caso in cui l'abbonato
sia intestatario di più contratti come previsto all'ultimo
comma del precedente articolo, si applica a tutti i
servizi disciplinati dal presente regolamento fatturati
congiuntamente.
4. Qualora il servizio sia stato sospeso in difetto
dei requisiti previsti, l'abbonato ha diritto all'indennizzo
previsto all'articolo 40.
5. L'abbonato a cui sia stato sospeso il servizio, per
ottenerne il ripristino prima che il relativo contratto
di abbonamento sia dichiarato risolto, è tenuto a corrispondere
quanto dovuto ad ogni titolo al gestore. Il servizio
viene riattivato entro le 48 ore lavorative successive
all'accertamento, da parte del gestore, dell'avvenuto
versamento della somma dovuta.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono
essere effettuate anche mediante lettera raccomandata.
Art. 36. Risoluzione contrattuale
1. Trascorsi quindici giorni dalla data di sospensione
del servizio, determinatasi per ogni causa, il gestore
potrà risolvere il contratto, dandone all'abbonato un
preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della
stessa.
Art. 37. Procedure concorsuali
1. Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali
a carico dell'abbonato, il gestore prenderà opportuni
contatti con il curatore per stabilire le eventuali
nuove modalità di erogazione e di pagamento del servizio.
Art. 38. Foro competente
1. Per ogni controversia relativa al contratto di
abbonamento del servizio telefonico, il foro competente
è stabilito sulla base della sede territoriale del gestore
presso la quale è stato realizzato l'impianto.
CAPO V Garanzie offerte all'abbonato
dal gestore
Art. 39. Ritardi nell'adempimento degli impegni
assunti
1. Qualora il gestore non rispetti i termini stabiliti
per il preavviso circa il cambiamento del numero dell'abbonato,
l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione di un
nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui
agli articoli 5, 10, 12 e 15, l'abbonato ha diritto
ad un indennizzo pari all'importo del canone di abbonamento
mensile per ogni due giorni lavorativi di ritardo o
di inadempimento delle condizioni, di volta in volta,
stabilite. Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo
il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale
maggior danno subito.
2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo
è imputabile o comunque ascrivibile all'abbonato.
Art. 40. Errori di sospensione dal servizio
1. Qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio
per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo
del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni
lavorativi di sospensione indebita. Tale indennizzo
non viene corrisposto se l'abbonato non provvede a segnalare
al gestore l'errore nella sospensione subita entro venti
giorni solari dalla sospensione medesima, qualora ne
abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera
raccomandata.
Art. 41. Omissioni/errori nell'elenco telefonico
1. In caso di errore nell'inserimento del numero
telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco
alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza,
il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica,
offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale
di segnalazione del numero corretto e corrisponderà
un indennizzo pari a due mensilità dell'importo del
canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione.
Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornirà
gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio
di informazione abbonati.
2. In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato
nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana
di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo
pari a quattro mensilità del canone di abbonamento vigente
al momento della liquidazione e si impegna e fornire,
gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del numero
telefonico omesso attraverso il servizio Informazioni
Abbonati "12". Ove ne ricorrano le condizioni, resta
salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale
maggior danno subito.
3. Il gestore non è comunque responsabile né di eventuali
errori nell'inserimento dei dati in elenco ad esso non
imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche
dichiarati dall'abbonato.
Art. 42. Traffico anomalo
1. Nel caso si verifichino livelli anomali di traffico,
rispetto alle abitudini dell'abbonato, il gestore ha
diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere
precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici
interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi
a valore aggiunto.
2. Nel caso di nuovi abbonati, qualora si rilevino volumi
di traffico non corrispondenti alle previsioni, il gestore
ha diritto di inviare una bolletta anticipata e comunque
di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico,
le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali
altri servizi a valore aggiunto.
3. Il gestore si mette in comunicazione con l'abbonato
per verificare l'effettuazione o comunque la consapevolezza
circa le telefonate che hanno originato il livello anomalo
di traffico.
4. Nei casi diversi dal comma precedente, tutti i servizi
verranno ripristinati non appena l'abbonato avrà dichiarato,
nelle forme richieste dal gestore ed illustrate nell'avantielenco,
la sua disponibilità a riconoscere e pagare tutto il
traffico originato ed avrà prestato le ulteriori garanzie
eventualmente richieste dal gestore.
Art. 43. Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette
all'abbonato
1. La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo
disposta dal gestore sulla base delle disposizioni del
presente regolamento, dovrà fare salva la possibilità
di utilizzare i numeri di emergenza e di ricevere chiamate
in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.
Art. 44. Modalità di pagamento delle indennità
1. Il gestore detrarrà le indennità dovute all'abbonato
a partire dalla prima bolletta utile, operando in compensazione,
ovvero provvederà alla liquidazione nei casi di cessazione
del rapporto, salvo i conguagli eventualmente dovuti.
Art. 45. Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente regolamento trovano applicazione le disposizioni
del codice civile.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità sottoelencate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma
4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento",
siano adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione
-
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 95/62/CE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n.
16 del 26 febbraio 1996.
Note all'art. 1:
-
Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente
il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio
1990.
-
Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
8 novembre 1993, n. 512 (Regolamento recante integrazione
del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33,
approvativo dal regolamento del servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1993.
-
Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 13 febbraio
1990, n. 33, come modificato dall'art. 1 del decreto
ministeriale 8 novembre 1993, n. 512:
"Art. 4.
1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate
le tariffe del servizio.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale
3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in
cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre
di conversazione.
3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento
l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo
per le conversazioni interurbane, corrispondente al
valore economico del traffico che presume di effettuare
nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve
essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi
- la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione
del servizio e, successivamente, in ogni momento - che
il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero
periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di
L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato
all'atto della stipula del contratto di abbonamento.
3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia
all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso
di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata
al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione
del periodo di fatturazione, con l'importo per l'abbonato
stesso di provvedere, entro cinque giorni lavorativi
dal ricevimento della comunicazione al versamento di
quanto richiesto.
3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile
pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo
giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero
di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della
stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente
secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria
SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente
la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso
di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento
entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.
3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti
nei termini previsti dai commi 3-bis e 3-ter, la società
concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione
del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori
dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento,
si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art.
13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.
3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da
3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto
ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.
4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno
del mese successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|