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Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
Deliberazione 9 novembre 1995
Definizione delle regole tecniche per il mandato informatico.
L'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
che prevede che l'Autorità definisca "le regole
tecniche ... affinché le evidenze informatiche possano
essere validamente impiegate a fini probatori, amministrativi
e contabili";
Precisato che per evidenza informatica si intende un
messaggio elettronico, composto da dati utente e da
codici universali, che viene validamente impiegato a
fini probatori, amministrativi e contabili; Vista la
proposta all'uopo predisposta dagli uffici;
Delibera
di dettare, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
le regole tecniche per il mandato informatico di seguito
riportate:
1. Protocollo di trasmissione.
I dati vengono trasmessi di regola, attraverso linee
di telecomunicazione: il protocollo di trasmissione
adottato è quello
nella norma CCITT X.25 e successive evoluzioni.
2. Regole sintattiche.
Le regole sintattiche di trattamento delle evidenze
informatiche
devono conformarsi allo standard UN/EDIFACT mantenuto
da UN/ECE, emesso da ISO e ripubblicato da CEN per l'Europa,
e pertanto la norma di riferimento è la EN 29735:1992
(ISO 9735) e successive evoluzioni, incluso ISO 9735
Amendment 1:1992 (estensione del repertorio caratteri).
3. Directory UN/EDIFACT.
I messaggi da utilizzare dovranno essere conformi alle
specifiche
definite nella directory UNTDID e scelti tra:
i messaggi allo status 2 (messaggi standard) dell'ultima
directory pubblicata, altrimenti tra i messaggi allo
status 2 di directory precedenti all'ultima pubblicata
ma non oltre la Untdid Version S.93.A inclusa, altrimenti
tra i messaggi allo status 1 dell'ultima directory o
di directory precedenti all'ultima pubblicata, ma non
oltre la Untdid Version D.93.A inclusa.
Qualora si renda necessario definire nuovi messaggi
si fa riferimento a quanto specificato nel documento
"UN/EDIFACT Message Design Guidelines"; le
strutture di dati dovranno conformarsi, ove possibile,
a quelle definite nelle directory UN/EDIFACT di "segmenti
dati" e "data elementi". Tali messaggi
dovranno essere sottoposti all'Autorità per una verifica
e per un'eventuale, successiva, istruttoria per la standardizzazione.
4. Sicurezza dell'interscambio.
4.1 Servizi.
Per quanto attiene la sicurezza dell'interscambio dovranno
essere
realizzati i seguenti servizi:
- autenticazione dell'origine;
- non ripudio (invio e ricezione);
- integrità del contenuto;
- integrità della sequenza dei messaggi.
I suddetti servizi dovranno essere realizzati in conformità
al DRAFT UN/ECE R. 1026 Addendum 1-4 emesso dalle Nazioni
Unite nell'aprile 1994, che rappresenta attualmente
il documento di riferimento per la realizzazione della
sicurezza in UN/EDIFACT.
Qualora le amministrazioni interessate ritengano necessario
realizzare anche il servizio di "Confidenzialità
del contenuto" (Riservatezza), per il quale non
è disponibile alla data alcuno standard UN/EDIFACT di
riferimento, la sua realizzazione, dovrà avvenire secondo
la seguente modalità:
- Realizzazione del servizio per la riservatezza, contestualmente
agli altri servizi di sicurezza, nell'ambito dello stesso
messaggio.
- I dati oggetto del servizio per la riservatezza sono
quelli contenuti in tutti i segmenti del messaggio (Tecnica
Header - Trailer).
- Gli elementi di sicurezza necessari alla decrittazione
dei segmenti utente sono inseriti in appositi segmenti
posti all'inizio del messaggio e prima della parte crittografata.
- Per particolari condizioni, e previa autorizzazione
dell'Autorità, è possibile adottare la seguente modalità
alternativa:
- Realizzazione del servizio per la riservatezza mediante
interscambio EDIFACT. Il messaggio contenente i dati
applicativi viene inviato crittografato e l'interscambio
avviene utilizzando uno dei meccanismi di comunicazione
descritti al punto 5 (Meccanismo di comunicazione).
Le informazioni per la decifratura del messaggio interscambiato
sono inviate, tramite messaggio AUTACK, assieme alle
altre informazioni necessarie a realizzare i servizi
di sicurezza indicati in precedenza.
4.2. Gestione delle chiavi.
Per la gestione delle chiavi sarà necessario individuare
i cinque
distinti ruoli appresso riportati:
- utente;
- autorità di certificazione;
- directory;
- generatore della chiave;
- autorità di registrazione.
Per quanto riguarda sia le modalità di gestione delle
chiavi sia le
competenze da attribuire ai singoli ruoli, saranno specificate
appropriate regole tecniche da parte dell'Autorità.
Nel caso di interscambio tra un numero limitato di entità,
e in
attesa delle relative regole tecniche, è consentito
l'uso di un
meccanismo bilaterale concordato tra le parti. A tal
fine, le modalità di gestione delle chiavi possono essere
distinte per:
- Chiavi asimmetriche:
generazione: avviene a cura di ciascuna entità;
distribuzione: ciascuna entità invia la chiave pubblica
soddisfacendo i requisiti di autenticità, integrità
e non ripudio dell'origine e della destinazione;
- Chiavi simmetriche:
generazione: avviene a cura di una delle entità, o dalle
entità in concorso, rispettando le procedure concordate
e sottoscritte;
distribuzione: avviene come per le chiavi asimmetriche
realizzando, in aggiunta, il soddisfacimento del requisito
della confidenzialità.
Le chiavi dovranno essere rinnovate periodicamente e
con un
intervallo di tempo concordato tra le amministrazioni
interessate
rispettando i requisiti sopra esposti.
5. Meccanismo di comunicazione.
Il meccanismo di comunicazione che dovrà essere
utilizzato per lo
scambio delle evidenze informatiche dovrà essere conforme
alla norma CCITT X.400 versione 88 (ISO/IEC 10021-1-7:1988)
e successive evoluzioni. L'interchange EDIFACT dovrà
essere trasferito con approccio P2.
Alternativamente potrà essere utilizzato il protocollo
riportato nella norma CCITT X.435 (ISO/IEC 10021-8,9)
conosciuto anche con la
denominazione Pedi.
6. Modelli di accordo (Contratto EDI).
Per gli accordi bilaterali si dovrà fare riferimento
alla raccomandazione della Commissione della Comunità
europea del 19 ottobre 1994, che specifica lo schema
contrattuale per la regolamentazione degli aspetti tecnici
e legali dell'interscambio tra le parti.
Quando saranno disponibili altre norme che soddisfino
le esigenze
relative al mandato informatico l'Autorità provvederà
ad emanare le
relative regole tecniche.
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