|
Direttiva 97/66/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997.
Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
189 B del trattato, visto il testo comune approvato
dal Comitato di conciliazione il 6 novembre 1997,
considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino
la tutela dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata,
per quanto riguarda il trattamento dei dati personali,
al fine di garantire il libero flusso dei dati personali
nella Comunità;
considerando che la riservatezza delle comunicazioni
è garantita sulla base degli strumenti internazionali
relativi ai diritti dell'uomo (in particolare la convenzione
europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali) e delle costituzioni degli Stati
membri;
considerando che attualmente nella Comunità vengono
introdotte nelle reti pubbliche di telecomunicazione
nuove tecnologie digitali avanzate che fanno emergere
esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati
personali e della vita privata dell'utente; che lo sviluppo
della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione
di nuovi servizi di telecomunicazione; che il positivo
sviluppo transfrontaliero di tali servizi, quali video
a richiesta (video on demand) e televisione interattiva,
dipende in parte dal fatto che gli utenti possano confidare
di non correre rischi riguardo alla loro vita privata;
considerando che ciò riguarda in particolare l'introduzione
della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e delle
reti digitali radiomobili;
considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988
sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle
apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5),
il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per tutelare
i dati personali, al fine di favorire la creazione di
un ambiente propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni
nella Comunità; che, nella risoluzione del 18 luglio
1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per
l'introduzione della rete digitale di servizi integrati
(ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (6) , il
Consiglio ha ribadito l'importanza della tutela dei
dati personali e della vita privata;
considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato
l'importanza della tutela dei dati personali e della
vita privata nelle reti di telecomunicazione, con particolare
riferimento all'introduzione della rete digitale di
servizi integrati (ISDN);
considerando che nel settore delle reti pubbliche di
telecomunicazione occorre prevedere disposizioni legislative,
regolamentari e tecniche specifiche al fine di tutelare
i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche
e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con
particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di
abuso connessi alla memorizzazione e al trattamento
automatizzato di dati relativi agli abbonati e agli
utenti;
considerando che le disposizioni legislative,
regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri
in materia di tutela dei dati personali e della vita
privata, nonché dei legittimi interessi delle persone
giuridiche nel settore della telecomunicazione devono
essere armonizzate per evitare ostacoli al mercato interno
della telecomunicazione in base all'obiettivo di cui
all'articolo 7 A del trattato; che l'armonizzazione
è limitata alle esigenze strettamente necessarie per
garantire che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo
di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra Stati
membri;
considerando che gli Stati membri, i fornitori dei servizi
e gli utenti interessati cosi come gli organi comunitari
competenti, dovrebbero cooperare all'introduzione e
allo sviluppo delle pertinenti tecnologie richieste,
ove ciò sia necessario, per dare applicazione alle garanzie
previste dalle disposizioni della presente direttiva;
considerando che tali nuovi servizi includono televisione
interattiva e video a richiesta (video on demand);
considerando che nel settore delle telecomunicazioni
si applica la direttiva 95/46/CE, in particolare per
quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente
regolati dalle disposizioni della presente direttiva,
compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle
persone fisiche; che la direttiva 95/46/CE si applica
ai servizi di telecomunicazione non offerti al pubblico;
considerando che la presente direttiva, analogamente
a quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE,
non prende in considerazione aspetti della tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività
che non sono disciplinate dal diritto comunitario; considerando
che spetta agli Stati membri prendere le misure che
considerino necessarie per tutelare la pubblica sicurezza,
la sicurezza dello Stato (incluso il benessere economico
dello Stato ove le attività siano connesse a questioni
di sicurezza dello Stato) e l'applicazione del diritto
penale; considerando che la direttiva non pregiudica
la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni
telefoniche legali per ciascuno di tali scopi;
considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico possono essere persone fisiche o
giuridiche; che le disposizioni della presente direttiva
sono volte a tutelare, integrando la direttiva 95/46/CE,
i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare
il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi
interessi delle persone giuridiche; che tali disposizioni
non possono in alcun caso comportare per gli Stati membri
l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva
95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone
giuridiche; che questa tutela è assicurata nel quadro
della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
considerando che l'applicazione di taluni requisiti
relativi alla presentazione e alla restrizione dell'identificazione
della linea chiamante e collegata e del trasferimento
automatico di chiamate a linee collegate a scambi analogici
non deve essere resa obbligatoria in casi specifici
in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente
impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato;
che è importante che le parti interessate siano informate
di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla
Commissione;
considerando che i fornitori di servizi devono prendere
appropriate misure per salvaguardare la sicurezza dei
servizi da essi offerti se necessario congiuntamente
al fornitore della rete, nonché informare gli abbonati
sui particolari rischi di violazione della sicurezza
della rete; che la sicurezza è valutata alla luce delle
disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE;
considerando che occorre prendere misure per prevenire
l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine
di tutelare la riservatezza delle comunicazioni attraverso
reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico; considerando che la legislazione
nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso
intenzionale non autorizzato alle comunicazioni;
considerando che i dati relativi agli abbonati, trattati
per stabilire le chiamate, contengono informazioni sulla
vita privata delle persone fisiche e riguardano il loro
diritto al rispetto della propria corrispondenza o i
legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali
dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria
per la fornitura del servizio ai fini di fatturazione
e di pagamenti di interconnessione, nonché per un periodo
di tempo limitato; che un ulteriore trattamento che
il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto
al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione
dei suoi servizi di telecomunicazione può essere permesso
unicamente se l'abbonato ha dato il proprio consenso
sulla base di informazioni esaurienti ed accurate date
dal fornitore del servizio di telecomunicazione offerto
al pubblico riguardo al genere dei successivi trattamenti
che egli intende effettuare;
considerando che l'introduzione di fatture dettagliate
ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare
l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del
servizio e, al tempo stesso, può mettere in pericolo
la vita privata degli utenti dei servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico; che pertanto, per tutelare la vita
privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare
lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di telecomunicazione,
ad esempio possibilità alternative di pagamento che
permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato,
ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico,
quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento
con carta di credito; che, in alternativa, gli Stati
membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei
numeri chiamati menzionati nelle fatture dettagliate,
siano cancellate alcune cifre;
considerando che è necessario, per quanto riguarda l'identificazione
della linea chiamante, tutelare il diritto della parte
chiamante di eliminare la presentazione dell'identificazione
della linea dalla quale si effettua la chiamata e il
diritto della parte chiamata di respingere chiamate
da linee non identificate; che è giustificato rendere
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione
della linea chiamante in casi specifici; che taluni
abbonati, in particolare linee di assistenza e servizi
analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei
loro chiamanti; che occorre, per quanto riguarda l'identificazione
della linea collegata, tutelare il diritto e il legittimo
interesse della parte chiamata di eliminare la presentazione
dell'identificazione della linea alla quale la parte
chiamante è realmente collegata, in particolare in caso
di chiamate trasferite; che i fornitori di servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico devono informare
i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'identificazione
della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i
servizi offerti in base all'identificazione della linea
chiamante e collegata e delle opzioni disponibili relative
alla vita privata; che ciò permette agli abbonati di
operare una scelta consapevole in merito alle possibilità
di cui possono avvalersi relativamente alla vita privata;
che le opzioni relative alla vita privata offerte linea
per linea non devono necessariamente essere disponibili
come servizio di rete automatico, ma possono essere
ottenute con una semplice richiesta al fornitore del
servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
considerando che occorre prevedere misure per tutelare
gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal
trasferimento automatico di chiamate da parte di altri;
che in tali casi l'abbonato deve avere la possibilità
di impedire che le chiamate trasferite siano passate
sul suo terminale con una semplice richiesta al fornitore
del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti
e disponibili al pubblico; che il diritto al rispetto
della vita privata delle persone fisiche e i legittimi
interessi delle persone giuridiche richiedono che gli
abbonati possono determinare in quale misura i loro
dati personali debbano essere pubblicati nei medesimi
elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere questa
possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche;
considerando che occorre prevedere misure per tutelare
gli abbonati da interferenze nella loro vita privata
mediante chiamate o fax indesiderati; che gli Stati
membri possono limitare tale tutela agli abbonati che
sono persone fisiche;
considerando che è necessario garantire che l'introduzione
di caratteristiche tecniche delle apparecchiature per
telecomunicazioni volte a tutelare i dati sia armonizzata
in modo da essere compatibile con il buon funzionamento
del mercato unico;
considerando in particolare che, analogamente a quanto
disposto dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CB,
in determinate circostanze gli Stati membri possono
limitare la portata degli obblighi e dei diritti degli
abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore di
un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico,
ai fini della prevenzione o dell'accertamento di reati
o della sicurezza dello Stato, possa rendere inefficace
la soppressione della presentazione dell'identificazione
della linea chiamante in base alla normativa nazionale;
considerando che nel caso in cui i diritti degli utenti
e degli abbonati non siano rispettati, la normativa
nazionale deve prevedere la possibilità di adire gli
organi giurisdizionali; che si debbono applicare sanzioni
ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico
o privato, che non si conformi alle misure nazionali
adottate a norma della presente direttiva;
considerando che, nel campo di applicazione della presente
direttiva, è opportuno ricorrere all'esperienza del
gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento
dei dati personali, composto dai rappresentanti delle
autorità nazionali di controllo degli Stati membri istituito
a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la
conseguente evoluzione dei servizi offerti, è necessario
specificare tecnicamente le categorie di dati elencate
nell'allegato alla presente direttiva per l'applicazione
dell'articolo 6 della medesima direttiva con l'assistenza
del comitato composto dai rappresentanti degli Stati
membri istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,
così da garantire una coerente applicazione dei requisiti
prescritti dalla presente direttiva, a prescindere dall'evoluzione
tecnologica; che tale procedura si applica esclusivamente
alle specificazioni necessarie per adeguare l'allegato
ai nuovi sviluppi tecnologici prendendo in considerazione
i mutamenti riscontrati nelle domande del mercato e
dei consumatori; che la Commissione deve debitamente
comunicare al Parlamento europeo la sua intenzione di
applicare tale procedura e che, altrimenti, si applica
la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato;
considerando che per agevolare l'osservanza delle disposizioni
della presente direttiva è necessario prevedere alcune
modalità specifiche per il trattamento di dati già in
corso alla data di entrata in vigore della normativa
nazionale che attua la presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1: Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione
delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire
un livello equivalente di tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali, ed in particolare del diritto
alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati
personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché
a garantire la libera circolazione di tali dati e delle
apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all'interno
della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della
presente direttiva precisano e integrano la direttiva
95/46/CE, nonché la libera circolazione di tali dati.
Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi
degli abbonati che sono persone giuridiche.
3. La presente direttiva non si applica alle attività
che non rientrano nel campo di applicazione del diritto
comunitario, quali quelle previste dai titoli V e VI
del trattato sull'Unione europea e, comunque, ad attività
riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza
dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato
ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza
dello Stato) e alle attività dello Stato in settori
che rientrano nel diritto penale.
Articolo 2: Definizioni
Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE,
in base alla presente direttiva si intende per:
a) «abbonato»: ogni persona fisica o giuridica che sia
parte di un contratto con un fornitore di servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico, per la fornitura
di detti servizi;
b) «utente»: qualsiasi persona fisica che usufruisce
di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza averne necessariamente
sottoscritto l'abbonamento;
c) «rete pubblica di telecomunicazione»:i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione
e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali
tra determinati punti terminali tramite fili, radio,
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati
in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico;
d) «servizio di telecomunicazione»: servizi la cui fornitura
consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro
di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione
della radiodiffusione e della telediffusione.
Articolo 3: Servizi interessati
1. La presente direttiva si applica al trattamento
dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi
di telecomunicazione offerti al pubblico su reti pubbliche
di telecomunicazione nella Comunità, in particolare
tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN)
e le reti pubbliche digitali radiomobili.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano alle linee di
abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e,
qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un
impegno economico sproporzionato, alle linee di abbonati
collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare
ai requisiti di cui agli articoli 8, 9 e l0 della direttiva,
o richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati
membri lo notificano alla Commissione.
Articolo 4: Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico deve prendere le appropriate misure
tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza
dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il
fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per
quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto
delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione,
dette misure devono garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio incorso.
2. In caso di un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete il fornitore di un servizio di
telecomunicazione offerto al pubblico ha l'obbligo di
informarne gli abbonati indicando tutti i possibili
rimedi, compresi i relativi costi.
Articolo 5: Riservatezza delle comunicazioni
1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative
nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate
mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi
di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare
essi vietano l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione
o altri generi di intercettazione o di sorveglianza
delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli
utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto
quando sia autorizzato legalmente, a norma dell'articolo
14, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 2 non riguarda la registrazione di comunicazioni
legalmente autorizzata, nel quadro delle legittime prassi
commerciali, allo scopo di fornire la prova di una transazione
o di qualsiasi altra comunicazione commerciale.
Articolo 6: Dati sul traffico e sulla
fatturazione
1.I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli
utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati
dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio
di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere
cancellati o resi anonimi al termine della chiamata,
fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti
di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento
i dati indicati nell'allegato. Il trattamento è consentito
solo sino alla fine del periodo durante il quale può
essere legalmente contestata la fattura o preteso il
pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi
di telecomunicazione il fornitore di un servizio di
telecomunicazione offerto al pubblico può trattare i
dati di cui al paragrafo 2 se l'abbonato ha dato il
proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla
fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono
sotto l'autorità dei fornitori delle reti pubbliche
di telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico che si occupano della fatturazione
o della gestione del traffico, delle indagini per i
clienti, dell'accertamento di frodi e della commercializzazione
dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve
essere limitato a quanto è strettamente necessario per
lo svolgimento di tali attività.
5.I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la
possibilità per le autorità competenti di essere informate
dei dati relativi alla fatturazione o al traffico in
base alla normativa applicabile, ai fini della risoluzione
delle controversie, in particolare di quelle attinenti
all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 7: Fatturazione dettagliata
1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture
non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali
per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono
fatture dettagliate con il diritto alla vita privata
degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad
esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano
disporre di sufficienti modalità alternative per le
comunicazioni o per i pagamenti.
Articolo 8: Presentazione e restrizione
dell'identificazione della linea chiamante e collegata
1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere
la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice
e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante chiamata per chiamata. Gli abbonati
chiamanti devono avere tale possibilità linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere
la possibilità mediante una funzione semplice e gratuitamente,
purché l'uso di tale funzione sia ragionevole, di impedire
la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale identificazione sia presentata
prima che la chiamata sia stabilita, l'abbonato chiamato
deve avere la possibilità mediante una funzione semplice,
di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere
la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice
e, gratuitamente, la presentazione dell'identificazione
della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano
anche alle chiamate provenienti dalla Comunità dirette
verso paesi terzi; le disposizioni di cui ai paragrafi
2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate entranti,
provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
e/o della linea collegata, il fornitore di servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico informi quest'ultimo
di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi
1, 2, 3 e 4.
Articolo 9: Eccezioni
Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure
trasparenti che disciplinano le modalità grazie alle
quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione
e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile
al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione
della linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che
chiede l'identificazione di chiamate malintenzionate
o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale,
i dati che identificano l'abbonato chiamante saranno
memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una
rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio
di telecomunicazione offerto al pubblico;
b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate
di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro,
comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza
e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette
chiamate.
Articolo 10: Trasferimento automatico
della chiamata
Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato
abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di bloccare il trasferimento automatico da
parte di terzi verso il terminale dell'abbonato.
Articolo 11: Elenchi degli abbonati
1.I dati personali riportati negli elenchi stampati
o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico
o ottenibili attraverso i servizi d'inchiesta dell'elenco
devono limitarsi agli elementi necessari per identificare
un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato
abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione
di dati personali supplementari. L'abbonato ha il diritto,
gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato
o elettronico, di indicare che i suoi dati personali
non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale
pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia
in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista
linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento
che ne riveli il sesso.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono
permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli
abbonati desiderosi di assicurare che nell'elenco non
figurino dati particolari, purché l'importo richiesto
non sia tale da scoraggiare l'esercizio di tale diritto
e purché, prendendo in considerazione le esigenze di
qualità dell'elenco pubblico in funzione del servizio
universale, tale somma sia calcolata in modo da coprire
i costi effettivamente sostenuti dall'operatore per
l'adeguamento e aggiornamento dell'elenco degli abbonati
da non iscrivere nell'elenco pubblico.
3.I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano agli
abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri
garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario
e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata
tutela dei legittimi interessi degli interessi che sono
persone fisiche, relativamente alla loro iscrizione
nei pubblici elenchi.
Articolo 12: Chiamate indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
intervento di un operatore (dispositivi automatici di
chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi di invio
di materiale pubblicitario può essere consentito soltanto
nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente
il loro consenso.
2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per
garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate
a scopo di invio di materiale pubblicitario, con mezzi
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse
o senza il consenso dell'abbonato interessato o nei
confronti di abbonati che non desiderino ricevere questo
tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità
è stabilita dalla normativa nazionale.
3.I diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si
applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli
Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto
comunitario e della normativa nazionale applicabile,
un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati
che sono persone fisiche, relativamente alle chiamate
indesiderate.
Articolo 13: Caratteristiche tecniche
e normalizzazione
1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva,
gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il
disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per
i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione,
obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche
tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l'immissione
sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature
tra i vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva
possano essere attuate soltanto attraverso l'imposizione
di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri
informano la Commissione secondo le procedure di cui
alla direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche.
3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione
di norme europee comuni per l'attuazione di caratteristiche
tecniche specifiche, in base alla normativa comunitaria
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione,
compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità,
e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle
tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.
Articolo 14: Estensione del campo
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
95/46/CE1.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative
volte a limitare la portata degli obblighi e dei diritti
previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo
8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca
una misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza
dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza,
della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento
e del perseguimento di reati, ovvero dell'uso non autorizzato
del sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo
13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE
relative ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità
e sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni
nazionali adottate in base alla presente direttiva e
con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla
stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo
al trattamento dei dati personali, istituito a norma
dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i
compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva
anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi
nel settore delle telecomunicazioni, che sono oggetto
della presente direttiva.
4. La Commissione, assistita dal comitato istituito
dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, provvede
a stabilire le specificazioni tecniche dell'allegato,
secondo la procedura prevista in tale articolo. Il comitato
è convocato specificamente per le materie contemplate
dalla presente direttiva.
Articolo 15: Attuazione della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva al più tardi
non oltre il 24 ottobre 1998. In deroga al primo comma,
gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
all'articolo 5 della presente direttiva al più tardi
non oltre il 24 ottobre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto
della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, il consenso
non è richiesto per il trattamento già in corso alla
data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali
adottate a norma della presente direttiva. In tal caso
gli abbonati sono informati di detto trattamento e si
considera che abbiano dato il loro consenso se non hanno
espresso il loro dissenso entro un termine fissato dallo
Stato membro.
3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi
pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni
nazionali, adottate a norma della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16: Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
|