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Direttiva 97/7/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997.
Protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato
dal comitato di conciliazione il 27 novembre 1996,
(1) considerando che è necessario, nell'ambito della
realizzazione degli obiettivi del mercato interno, adottare
le misure intese a consolidare progressivamente tale
mercato;
(2) considerando che la libera circolazione delle merci
e dei servizi riguarda non soltanto il commercio professionale
ma altresì i privati; che essa implica per i consumatori
la possibilità di accedere alle merci e ai servizi di
un altro Stato membro alle stesse condizioni della popolazione
di tale Stato;
(3) considerando che la vendita transfrontaliera a distanza
può rappresentare per i consumatori una delle principali
manifestazioni concrete della realizzazione del mercato
interno, come è stato constatato, tra l'altro, nella
comunicazione della Commissione al Consiglio «Verso
un mercato unico della distribuzione»; che è indispensabile
per il buon funzionamento del mercato interno che i
consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata
fuori del proprio paese, benché quest'ultima disponga
di una filiale nel paese di residenza del consumatore;
(4) considerando che l'introduzione di nuove tecnologie
comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione
dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque
nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; che taluni
Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti
o divergenti per la protezione dei consumatori nelle
vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza
tra le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario
introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario
in questo settore;
(5) considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla
risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante
un programma preliminare della Comunità economica europea
per una politica di protezione e di informazione del
consumatore (4) enunciano la necessità di proteggere
gli acquirenti di beni o di servizi contro richieste
di pagamento di merci non ordinate e contro i metodi
aggressivi di vendita;
(6) considerando che la comunicazione della Commissione
al Consiglio dal titolo «Nuovo impulso alla politica
di protezione del consumatore», approvata dalla risoluzione
del Consiglio del 23 giugno 1986 (5), annunciava al
punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte
riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di informazione
che consentono ai consumatori di fare a domicilio ordinazioni
a un fornitore;
(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del
9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio
della politica di protezione dei consumatori (6) invita
la Commissione a rivolgere i suoi sforzi in via prioritaria
ai settori indicati nell'allegato; che questo allegato
menziona le nuove tecnologie che consentono la vendita
a distanza; che la Commissione ha dato seguito a questa
risoluzione con l'adozione di un «piano d'azione triennale
per la politica di protezione dei consumatori nella
CEE (1990-1992)» e che detto piano prevede l'adozione
di una direttiva in materia;
(8) considerando che l'uso delle lingue in materia di
contratti a distanza rientra nelle competenze degli
Stati membri;
(9) considerando che il contratto negoziato a distanza
è caratterizzato dall'impiego di una o più tecniche
di comunicazione a distanza; che queste diverse tecniche
sono utilizzate nell'ambito di un sistema organizzato
di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza
che vi sia la presenza simultanea del fornitore e del
consumatore; che la costante evoluzione di queste tecniche
non consente di redigerne un elenco esaustivo ma richiede
che vengano definiti principi validi anche per quelle
tecniche che sono ancora poco impiegate;
(10) considerando che una medesima transazione comprendente
prestazioni successive o altri atti di esecuzione periodica
può dare adito a qualificazioni giuridiche diverse,
a seconda delle legislazioni degli Stati membri; che,
fatta salva la facoltà degli Stati membri di ricorrere
all'articolo 14, le disposizioni della presente direttiva
non possono essere applicate in modo difforme, in funzione
delle legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine,
appare pertanto legittimo prevedere che debba esserci
conformità con le disposizioni della presente direttiva
almeno in occasione della prima di una serie di prestazioni
successive o del primo di altri atti di esecuzione periodica
che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione
o serie di prestazioni costituiscano l'oggetto di un
contratto singolo ovvero di contratti successivi e distinti;
(11) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione
a distanza non deve portare ad una diminuzione dell'informazione
fornita al consumatore; che è necessario pertanto determinare
le informazioni che devono essere obbligatoriamente
trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica
di comunicazione impiegata; che l'informazione trasmessa
deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie
pertinenti ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE
del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole
(7); che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire
informazioni, è lasciato alla discrezionalità del consumatore
se chiedere alcune informazioni di base quali l'identità
del fornitore, le caratteristiche principali dei beni
o servizi ed il loro prezzo;
(12) considerando che in caso di comunicazione telefonica
è opportuno che il consumatore ottenga sufficienti informazioni
all'inizio della conversazione per decidere se continuare
o meno;
(13) considerando che l'informazione diffusa da talune
tecnologie elettroniche ha spesso un carattere effimero
in quanto essa non è ricevuta su un supporto durevole;
che è necessario che il consumatore riceva, in tempo
utile, per iscritto, informazioni necessarie ai fini
della buona esecuzione del contratto;
(14) considerando che il consumatore non ha in concreto
la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza
della natura del servizio prima della conclusione del
contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di recesso,
a meno che la presente direttiva non disponga diversamente;
che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione
dei beni al mittente gli oneri - qualora ve ne siano
- derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto
di recesso, che altrimenti resterà formale; che questo
diritto di recesso lascia impregiudicati i diritti del
consumatore previsti dalla legislazione nazionale, con
particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati
o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti
alla descrizione contenuta nell'offerta di tali prodotti
o servizi; che spetta agli Stati membri determinare
le altre condizioni e modalità relative all'esercizio
del diritto di recesso;
(15) considerando che è necessario altresì prevedere
un termine di esecuzione del contratto qualora esso
non sia stato stabilito all'atto dell'ordinazione;
(16) considerando che la tecnica promozionale consistente
nell'invio al consumatore di un prodotto o nella fornitura
di un servizio a titolo oneroso senza richiesta preliminare
o accordo esplicito da parte sua non può essere accettata,
sempreché non si tratti di una fornitura di sostituzione;
(17) considerando che occorre tener presenti i principi
sanciti dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea,
del 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali; che occorre
riconoscere al consumatore un diritto alla protezione
della vita privata, segnatamente per quanto concerne
la tranquillità rispetto a talune tecniche di comunicazione
particolarmente invadenti e che occorre pertanto precisare
i limiti specifici all'impiego di tali tecniche; che
gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure
per proteggere efficacemente da siffatti contatti i
consumatori che hanno dichiarato di non voler essere
contattati tramite determinate tecniche di comunicazione,
ferma restando la tutela specifica prevista per i consumatori
a norma della legislazione comunitaria relativa alla
protezione dei dati personali e della vita privata;
(18) considerando che è importante che le regole fondamentali
vincolanti della presente direttiva siano completate,
ove opportuno, da regole di autodisciplina professionale
conformemente alla raccomandazione 92/295/CEE della
Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici di
comportamento per la tutela dei consumatori in materia
di contratti negoziati a distanza (8);
(19) considerando che, ai fini di una tutela ottimale
dei consumatori, è importante che il consumatore sia
sufficientemente informato sulle disposizioni della
presente direttiva e sugli eventuali codici di comportamento
esistenti in materia;
(20) considerando che il mancato rispetto delle disposizioni
della presente direttiva può recare pregiudizio ai consumatori
ma anche ai concorrenti; che si possono quindi prevedere
disposizioni che consentano di vigilare sulla sua applicazione
a organismi pubblici o al loro rappresentante, o a organizzazioni
di consumatori che secondo la legislazione nazionale
abbiano un legittimo interesse a proteggere i consumatori,
oppure a organizzazioni professionali titolari di un
legittimo interesse ad agire;
(21) considerando che, ai fini della tutela dei consumatori,
è importante affrontare non appena possibile la questione
dei reclami transfrontalieri; che il 14 febbraio 1996
la Commissione ha pubblicato un piano d'azione sull'accesso
dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle
controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato
interno; che tale piano d'azione prevede iniziative
specifiche per la promozione dei procedimenti extragiudiziali;
che sono stabiliti criteri oggettivi (allegato II) per
garantire l'affidabilità dei procedimenti suddetti ed
è previsto l'uso di moduli di reclamo standardizzati
(allegato III);
(22) considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie
il consumatore non ha padronanza della tecnica; che
è pertanto necessario prevedere che l'onere della prova
possa incombere al fornitore;
(23) considerando che in taluni casi esiste il rischio
di privare il consumatore della protezione accordata
dalla presente direttiva designando il diritto di un
paese terzo come diritto applicabile al contratto; che
pertanto occorre prevedere nella presente direttiva
disposizioni intese ad evitare tale rischio;
(24) considerando che uno Stato membro può vietare,
per motivi di interesse generale, la commercializzazione
sul suo territorio, tramite contratti negoziati a distanza,
di taluni prodotti e servizi; che questo divieto deve
avvenire nel rispetto delle regole comunitarie; che
tali divieti sono già previsti, in particolare in materia
di medicinali, dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive (9) e dalla direttiva 92/28/CEE del Consiglio,
del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali
per uso umano (10),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri riguardanti i contratti a distanza
tra consumatori e fornitori.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) contratto a distanza: qualunque contratto avente
per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore
e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita
o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente
una o più tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione
del contratto stesso;
2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti
oggetto della presente direttiva, agisca per fini che
non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che
nei contratti in parola agisca nel quadro della sua
attività professionale;
4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo
che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore
e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione
del contratto tra dette parti; un elenco indicativo
delle tecniche contemplate dalla presente direttiva
è riportato nell'allegato I;
5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque
persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attività professionale consista nel mettere a disposizione
dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a
distanza.
Articolo 3
Eccezioni
1. La presente direttiva non si applica ai contratti:
- relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II
contiene un elenco non esauriente;
- conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
- conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili,
ovvero ai contratti riguardanti altri diritti relativi
a beni immobili, ad eccezione della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1
non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di
bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio di un consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio,
ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando
all'atto della conclusione del contratto il fornitore
si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata
o in un periodo prestabilito; in caso di attività ricreative
all'aperto il fornitore può, in via d'eccezione, riservarsi
il diritto di non applicare l'articolo 7, paragrafo
2, in casi specifici.
Articolo 4
Informazioni preliminari
1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi
contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che
prevedono il pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le
tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del
contratto;
f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi
di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione
a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;
i) se del caso, durata minima del contratto in caso
di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi di esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo
commerciale deve essere inequivocabile, devono essere
fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo
adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di lealtà in materia
di transazioni commerciali e di protezione di coloro
che secondo le disposizioni legislative degli Stati
membri sono incapaci di manifestare il loro consenso,
come ad esempio i minori.
3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità
del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio
di qualsiasi conservazione telefonica con il consumatore.
Articolo 5
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto
o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a
lui accessibile delle informazioni previste all'articolo
4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile
all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi
al momento della consegna per quanto riguarda i beni
non destinati ad essere consegnati a terzi, a menoche
esse non gli siano già state fornite, per iscritto o
sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione ed
a lui accessibile prima della conclusione del contratto.
Devono comunque essere forniti:
- un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità
di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo
6, inclusi i casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3,
primo trattino;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a
cui il consumatore può presentare reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di
durata indeterminata o di durata superiore ad un anno.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione
è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, qualora siano forniti in un'unica soluzione
e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione.
Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore a
cui può presentare reclami.
Articolo 6
Diritto di recesso
1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore
ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette
giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del
consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di
recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni
al mittente.
Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 5;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto
o dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 5, qualora ciò avvenga dopo la conclusione
del contratto purché il termine non superi il termine
di tre mesi di cui al comma seguente.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli
obblighi di cui all'articolo 5, il termine sarà di tre
mesi. Tale termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite
entro tale termine di tre mesi, il consumatore disporrà
da tale momento del termine di almeno sette giorni lavorativi,
di cui al primo comma.
2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore
conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto
al rimborso delle somme versate dal consumatore, che
dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente
a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo
diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione
dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel
minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore
non può esercitare il diritto di recesso previsto nel
paragrafo 1 per i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata,
con l'accordo del consumatore, prima della scadenza
del termine di sette giorni lavorativi, previsto al
paragrafo 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato
a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che
il fornitore non è in grado di controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
- di fornitura di registrazioni audio e video, o di
software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione
che:
- se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente
o parzialmente coperto da un credito, concesso dal fornitore,
o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto
da un credito concesso al consumatore da terzi in base
ad un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito sia risolto di diritto, senza
alcuna penalità, qualora il consumatore eserciti il
diritto di recesso conformemente al paragrafo 1.
Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione
del contratto di credito.
Articolo 7
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore
deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore
ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte
di un fornitore, dovuta alla mancata disponibilità del
bene o del servizio richiesto, il consumatore ne deve
essere informato e deve poter essere rimborsato quanto
prima delle somme eventualmente pagate ed in ogni caso
entro trenta giorni.
3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il
fornitore possa consegnare al consumatore un bene o
un servizio di qualità e prezzo equivalenti, qualora
sia stata prevista questa possibilità prima della conclusione
del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve
essere informato di tale possibilità in modo chiaro
e comprensibile. Le spese di rinvio conseguenti all'esercizio
del diritto di recesso sono, in questo caso, a carico
del fornitore ed il consumatore deve esserne informato.
In al caso la fornitura di un bene o di un servizio
non può essere assimilata ad una fornitura non richiesta
ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 8
Pagamento mediante carta
Gli Stati membri accertano che esistano misure appropriate
affinché:
- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un
pagamento in caso di utilizzazione fraudolenta della
sua carta di pagamento nell'ambito di contratti a distanza
cui si applica la presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate
a titolo di pagamento vengano riaccreditate o restituite
al consumatore.
Articolo 9
Fornitura non richiesta
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
per:
- vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore
senza sua previa ordinazione, allorché la fornitura
comporta una richiesta di pagamento;
- dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta; la
mancata risposta non significa consenso.
Articolo 10
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione
a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche
riportate in appresso richiede il consenso preventivo
del consumatore:
- sistema automatizzato di chiamata senza intervento
di un operatore (dispositivo automatico di chiamata),
- fax (telecopia).
2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di
comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
paragrafo 1, qualora consentano una comunicazione individuale,
possano essere impiegate solo se il consumatore non
si dichiara esplicitamente contrario.
Articolo 11
Ricorso giudiziario o amministrativo
1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati
ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni
nazionali per l'attuazione della presente direttiva
nell'interesse dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni
che permettano di adire secondo il diritto nazionale
i tribunali o gli organi amministrativi competenti per
fare applicare le disposizioni nazionali per l'attuazione
della presente direttiva ad uno o più dei seguenti organismi:
a) organismi pubblici o loro rappresentanti,
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo
interesse a tutelare i consumatori,
c) organizzazioni professionali aventi un legittimo
interesse ad agire.
3. a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere
della prova dell'esistenza di un'informazione preliminare,
di una conferma scritta, o del rispetto dei termini
e del consenso del consumatore può essere a carico del
fornitore.
b) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché
i fornitori e gli operatori di tecniche di comunicazione
pongano fine alle pratiche non conformi alle disposizioni
adottate in applicazione della presente direttiva quando
siano in grado di farlo.
4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo
volontario del rispetto delle disposizioni della presente
direttiva da parte di organismi autonomi ed il ricorso
a tali organismi per la composizione di controversie
si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono
prevedere per assicurare il rispetto delle disposizioni
della presente direttiva.
Articolo 12
Carattere imperativo delle disposizioni
1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli
in virtù del recepimento della presente direttiva nel
diritto nazionale.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché
il consumatore non sia privato della tutela assicurata
dalla presente direttiva a motivo della scelta della
legge di un paese terzo come legislazione applicabile
al contratto, laddove il contratto presenti un legame
stretto con il territorio di uno o più Stati membri.
Articolo 13
Norme comunitarie
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano
nella misura in cui non esistano, nell'ambito della
normativa comunitaria, disposizioni particolari che
disciplinano globalmente taluni contratti a distanza.
2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene
disposizioni che disciplinano solo determinati aspetti
della fornitura di beni o della prestazione di servizi,
tali disposizioni, e non le disposizioni della presente
direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici
del contratto negoziato a distanza.
Articolo 14
Clausola minima
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore
disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni
più severe compatibili con il trattato, per garantire
al consumatore un livello di protezione più elevato.
Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto,
per ragioni d'interesse generale, della commercializzazione
nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare
i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto
del trattato.
Articolo 15
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni
dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni legislative interne che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata
in vigore della presente direttiva la Commissione presenta
al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione
sull'applicazione della stessa, corredata, se del caso,
di una proposta di revisione.
Articolo 16
Informazione del consumatore
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare
il consumatore della legge nazionale che recepisce la
presente direttiva ed incoraggiano, se del caso, le
organizzazioni professionali ad informare i consumatori
dei loro codici di autoregolazione.
Articolo 17
Sistema di reclami
La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione
di mezzi efficaci per rispondere ai reclami dei consumatori
in materia di vendite a distanza. Entro due anni dall'entrata
in vigore della presente direttiva la Commissione riferisce
al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito
dello studio e presenta, se del caso, proposte in merito.
Articolo 18
La presente direttiva entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VAN AARTSEN
(1) GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 14 e GU n. C
308 del 15. 11. 1993, pag. 18.
(2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 111.
(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993
(GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 95), posizione comune
del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU n. C 288 del 30.
10. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo
del 13 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag.
51). Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio
1997 e decisione del Consiglio del 20 gennaio 1997.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
(5) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.
(6) GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.
(7) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.
(8) GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 21.
(9) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.
(10) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.
ALLEGATO I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 2, punto
4
- Stampati senza indirizzo
- Stampati con indirizzo
- Lettera circolare
- Pubblicità stampa con buono d'ordine
- Catalogo
- Telefono con intervento di un operatore
- Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext)
- Radio
- Videotelefono (telefono con immagine)
- Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con
tastiera o schermo sensibile al tatto
- Posta elettronica
- Fax
- Televisione (teleacquisto, televendita)
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo
1
- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e di riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni riguardanti fondi di pensione
- Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
- i servizi di investimento di cui all'allegato della
direttiva 93/22/CEE (1); i servizi di società di investimenti
collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano
del riconoscimento reciproco cui si applica l'allegato
della seconda direttiva 89/646/CEE (2);
- le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione
e riassicurazione di cui:
- all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE (3);
- all'allegato della direttiva 79/267/CEE (4);
- alla direttiva 64/225/CEE (5);
- alle direttive 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7).
(1) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.
(2) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva
modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del
28. 4. 1992, pag. 52).
(3) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU n. L 228 dell'11.
8. 1992, pag. 1).
(4) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (GU n. L 330 del
29. 11. 1990, pag. 50).
(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva
modificata dall'atto di adesione del 1973.
(6) GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.
Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo
sull'articolo 6, paragrafo 1
Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto
che la Commissione esaminerà la possibilità e l'opportunità
di armonizzare il metodo di calcolo del periodo di riflessione
previsto nella normativa vigente in materia di protezione
dei consumatori, soprattutto nella direttiva 85/577/CEE
del 20 dicembre 1985 per la protezione dei consumatori
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
(vendita a domicilio) (1).
(1) GU n. L. 372 del 31/12/1985, pag. 31.
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3,
paragrafo 1
La Commissione ammette l'importanza che riveste la
protezione dei consumatori in caso di contratti a distanza
per la prestazione di servizi finanziari e in considerazione
di ciò ha elaborato un libro verde «Servizi finanziari:
come soddisfare le aspettative dei consumatori». In
base ai risultati ottenuti dal libro verde, la Commissione
esaminerà le modalità e le possibilità di inserire la
protezione dei consumatori nella politica dei servizi
finanziari e le eventuali implicazioni legislative e,
se del caso, presenterà proposte adeguate.
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