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Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 ottobre 1999
Gestione informatica dei flussi documentali nelle
pubbliche amministrazioni
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14
gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, con cui è stato emanato il "Regolamento
recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione
e la trasmissione di documenti con strumenti informatici
e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 428, recante "Regolamento per la tenuta
del protocollo amministrativo con procedura informatica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999, recante le "Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
Considerata la necessità di impartire direttive alle
pubbliche amministrazioni per favorire l'attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 428, e per incentivare l'utilizzo delle tecnologie
dirette a realizzare la gestione informatica dei flussi
documentali nelle pubbliche amministrazioni;
Emana
la seguente direttiva in materia di gestione informatica
dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni:
1. Premessa
Nel processo di generale e continua trasformazione delle
pubbliche amministrazioni, l'innovazione tecnologica
rappresenta un fattore di sviluppo e di razionalizzazione,
oltre che di contenimento dei costi di funzionamento
e di miglioramento dei servizi resi al cittadino-utente.
Perché tale cambiamento produca risultati effettivi
è, tuttavia, indispensabile, da un lato, disporre di
infrastrutture evolute, dall'altro, realizzare un'efficace
azione di coordinamento, sia sul piano amministrativo-organizzativo
che su quello tecnico-informatico, anche mediante l'adozione
di direttive ed indirizzi in materia e di regole tecniche
comuni ed aggiornate.
Occorre, inoltre, un ulteriore sforzo organizzativo,
professionale e culturale che consenta di passare dalla
concezione tradizionale di sistema informatico a quella
di sistema informativo, consistente in un flusso di
informazioni continuo e pluridirezionale, finalizzato
a fornire il supporto conoscitivo alle attività decisionali.
Allorché, difatti, la gestione dell'insieme dei flussi
informativi e, in particolare, documentali, viene affidata
alla tecnologia informatica e telematica, questa non
si presenta più quale mero strumento tecnico di automazione
delle attività di ufficio (office automation) ma come
vera e propria risorsa strategica, necessaria per la
migliore efficacia delle politiche della singola amministrazione.
In questa prospettiva, i sistemi di protocollo informatico,
nella loro versione più evoluta, comprendono talune
funzioni innovative per la pubblica amministrazione.
Oltre alla possibilità di protocollare i tradizionali
documenti cartacei, è possibile anche: protocollare
documenti elettronici; collegare direttamente al sistema
di protocollo il sistema di archiviazione e conservazione
dei documenti; garantire forme più efficaci di accesso
agli atti amministrativi; fornire elementi utili ai
fini delle attività di controllo di gestione; sperimentare
applicazioni elettroniche della gestione dei flussi
documentali (workflow) e del telelavoro.
La gestione elettronica dei flussi documentali nell'ambito
delle pubbliche amministrazioni risulta così finalizzata
- oltre che al potenziamento dei supporti conoscitivi
- al miglioramento dei servizi, alla trasparenza dell'azione
amministrativa e al contenimento dei costi, secondo
criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione
amministrativa.
2. Quadro normativo e tecnico
Nel periodo 1997-1999 è stata condotta un'azione
coordinata di interventi che definiscono il quadro normativo
e tecnico del nuovo sistema di gestione elettronica
delle attività amministrative:
l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che prevede che gli atti, dati e documenti, formati
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici e telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, "Regolamento recante criteri e modalità
per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione
di documenti con strumenti informatici e telematici,
a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59";
l'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e il relativo
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, in materia di telelavoro
nelle pubbliche amministrazioni;
la delibera dell'AIPA del 30 luglio 1998, n. 24, che
definisce le regole tecniche sull'archiviazione ottica;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 428, recante "Regolamento per la tenuta del
protocollo amministrativo con procedura informatica",
che fissa criteri e modalità per la gestione elettronica
dei documenti, consente la interoperabilità tra le amministrazioni
pubbliche e l'accesso esterno al sistema documentario,
compatibilmente con le norme sulla tutela dei dati personali;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999, recante le "Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513";
la circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA) 26 luglio 1999, n. 22, che detta
le modalità per presentare le domande di iscrizione
nell'elenco pubblico dei certificatori;
Il quadro normativo e tecnico sarà completato - a norma
dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 - con l'imminente
emanazione delle regole e criteri relativi alle operazioni
di registrazione di protocollo.
3. Coordinamento amministrativo e tecnico
Il coordinamento delle iniziative - sia all'interno
dell'amministrazione, sia tra le diverse amministrazioni
costituisce, senza dubbio, un fattore critico di successo
del processo di innovazione in atto.
E' necessario, pertanto, che ciascuna amministrazione
individui strutture di coordinamento esistenti o istituisca
specifiche strutture o gruppi di lavoro cui affidare
l'attuazione della normativa indicata, con particolare
riferimento allo sviluppo di sistemi di protocollo e
di gestione informatica dei documenti.
La piena responsabilità e sensibilità da parte degli
organi di vertice delle amministrazioni è indispensabile
per l'attuazione di soluzioni che incideranno anche
profondamente sul tessuto organizzativo.
A tal fine è necessario, in sede di definizione delle
priorità e degli obiettivi ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, che si proceda da parte degli organi di direzione
politica ad attribuire alle sopra indicate strutture,
specifici obiettivi finalizzati all'attuazione della
presente direttiva. I risultati ottenuti nell'esecuzione
dei progetti relativi a detti obiettivi saranno valutati
ai fini della corresponsione delle indennità di risultato.
Tra i compiti da affidare alle strutture di coordinamento
o ai gruppi di lavoro dovranno essere inclusi i seguenti:
indicazione dei principali interventi di trasformazione
organizzativa da introdurre ai fini dell'automazione
della gestione documentale (individuazione delle grandi
aree organizzative omogenee; costituzione dei servizi
per la tenuta del protocollo informatico e la gestione
dei flussi documentali e degli archivi; individuazione
delle risorse umane da qualificare ai fini dell'automazione
della gestione documentaria);
elaborazione di piani integrati e coordinati di classificazione
e conservazione che assicurino il rispetto di criteri
uniformi per ciascuna amministrazione e definizione
dei costi di realizzazione e dei benefici organizzativi
e operativi che derivano dall'attuazione del nuovo sistema
di gestione elettronica dei documenti; elaborazione
di programmi di gestione del cambiamento organizzativo
a supporto dell'innovazione tecnologica;
definizione di sistemi di monitoraggio specifico volti
alla verifica dello stato di attuazione dei progetti
e alla valutazione dei risultati ottenuti in termini
di contenimento dei costi e di aumento dell'efficienza
e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Ai fini
dell'attuazione della presente direttiva e per il coordinamento
delle conseguenti iniziative, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito un apposito organismo,
denominato "Comitato per l'innovazione tecnologica nelle
procedure amministrative" con i seguenti compiti:
assicurare pieno coordinamento per l'attuazione delle
iniziative oggetto della presente direttiva, anche mediante
l'adozione di indirizzi e criteri guida destinati alle
strutture di coordinamento individuate presso ciascuna
amministrazione;
dare impulso alle attività progettuali e organizzative
necessarie; diffondere informazioni e documentazione
sulle esperienze più significative;
svolgere attività di monitoraggio sui progetti già realizzati
o in corso di realizzazione.
Il comitato sarà composto da rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale,
del Dipartimento per la funzione pubblica, dell'AIPA,
del Ministero dei beni e delle attività culturali e
della Conferenza unificata.
4. Adempimenti delle amministrazioni
L'attuazione dell'iniziativa presuppone che le amministrazioni,
oltre a predisporre le opportune risorse tecnologiche,
avviino cambiamenti di natura strutturale e organizzativa,
che includono: l'individuazione e la nomina tra i dirigenti
e i funzionari in organico di un responsabile del protocollo
informatico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998, in
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità
tecnico-archivistica e, naturalmente, di un'adeguata
sensibilità all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
l'individuazione - prevista dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998,
citato - delle grandi aree organizzative omogenee nel
cui ambito operi un unico sistema di protocollo;
la costituzione, prevista dall'art. 12 del medesimo
decreto, di una specifica struttura per la gestione
del protocollo informatico (il "Servizio per la tenuta
del protocollo informatico e la gestione dei flussi
documentali e degli archivi");
l'attivazione di un capillare programma di sensibilizzazione
e di formazione, che in questo contesto assume un rilevante
significato culturale.
Le amministrazioni sono quindi chiamate a intervenire
direttamente nella fase attuativa del decreto del Presidente
della Repubblica n. 428 del 1998 per lo sviluppo del
"governo elettronico" nelle pubbliche amministrazioni,
anche nella prospettiva del loro effettivo ingresso
nella rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
Il raggiungimento degli obiettivi indicati dipende,
innanzi tutto, dalla capacità di progettare in ciascuna
amministrazione un vero e proprio programma di interventi
di natura organizzativa e tecnologica, correttamente
dimensionato alle effettive esigenze operative.
5. La definizione delle grandi aree organizzative
omogenee
Per la corretta determinazione delle aree di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 428 del 1998 è necessario individuare
settori dell'amministrazione che, per tipologia di mandato
istituzionale, di funzione amministrativa perseguita,
di obiettivi e di attività svolta, presentino esigenze
di gestione della documentazione tendenzialmente omogenee.
Ciascuna amministrazione valuterà la rispondenza delle
strutture esistenti ai criteri di omogeneità da utilizzare
ai fini dell'individuazione delle aree.
Gli uffici periferici dello Stato e gli enti locali
potranno prevedere un'unica area, salvo casi di particolare
complessità organizzativa. In questo modo è possibile
arrivare all'attesa diminuzione e semplificazione dell'insieme
dei sistemi di protocollo oggi esistenti.
Poiché le varie aree non dovranno essere considerate
come aree chiuse sarà necessario definire possibilità
e modalità di accesso ai sistemi da parte di utenti
esterni, nonché le possibili interazioni tra i sistemi
informatici di protocollo e di gestione documentale
di aree diverse.
Nei casi in cui un'amministrazione individui al proprio
interno diverse aree per la gestione dei flussi documentali,
occorre prevedere la possibilità non solo di accedere
da ciascuna area a più sistemi di protocollo ma anche
di adottare forme di cooperazione tra sistemi, allo
scopo di fornire alle varie unità organizzative una
visione integrata.
6. Principi base in materia di classificazione
e fascicolazione dei documenti
La definizione e l'applicazione di sistemi di classificazione
di archivio - a cura delle singole amministrazioni -
rappresentano il presupposto indispensabile per la realizzazione
e lo sviluppo dei sistemi di gestione informatica dei
flussi documentali. L'obiettivo è la costruzione di
un sistema integrato di informazioni sui documenti.
La classificazione si presenta come uno schema generale
di voci logiche, articolate in modo tendenzialmente
gerarchico e stabilite in modo uniforme, che identificano
le funzioni e le attività di ciascuna amministrazione.
Tali voci non dovrebbero identificarsi con la struttura
organizzativa in quanto quest'ultima può essere soggetta
a trasformazioni.
Tra le finalità perseguite dalla classificazione, vi
sono:
la definizione dei criteri di formazione e di organizzazione
dei fascicoli, dei dossier e delle serie di documenti
tipologicamente simili (circolari, verbali, registri
contabili ecc.);
il reperimento dei documenti in relazione all'insieme
della produzione documentaria riferita ad una specifica
attività o ad un procedimento amministrativo;
la realizzazione delle operazioni di selezione dei documenti
archivistici ai fini della loro conservazione ovvero
della loro distruzione.
Nell'ambito di un'amministrazione o di aree organizzative
omogenee della medesima, il sistema di classificazione
può prevedere, secondo modalità uniformi:
voci che corrispondono alle funzioni caratterizzanti
l'area stessa (voci di primo livello);
voci che identificano le attività per ciascuna funzione
(voci di livello successivo);
collegamento con i tempi e le modalità di conservazione
dei fascicoli ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998;
eventuale riferimento alle modalità di accesso nel rispetto
della tutela dei dati personali.
I livelli finali così definiti costituiranno l'elemento
logico di aggregazione di tutti i documenti attinenti
ad una medesima tipologia di attività, organizzati in
fascicoli relativi a materie, procedimenti, singoli
affari nei quali si esplica in concreto l'attività identificata.
7. Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
e flussi documentali
Le nuove prospettive dell'interconnessione e della
piena interoperabilità tra i sistemi informativi pubblici
- al centro della realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni - conferiscono una dimensione
ancor più ampia agli obiettivi ed agli indirizzi oggetto
della presente direttiva che, pertanto, si pone in rapporto
di continuità con la direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 settembre 1995, avente ad oggetto
la realizzazione dell'infrastruttura telematica pubblica.
In questo quadro il protocollo informatico si caratterizza
quale progetto intersettoriale, strettamente connesso
all'attuazione della rete unitaria.
In una pubblica amministrazione effettivamente integrata,
difatti, gli interlocutori di un sistema di protocollo
informatico sono oltre agli utenti interni all'area
organizzativa omogenea a cui il sistema fa riferimento
e agli utenti delle altre aree organizzative omogenee
- gli utenti esterni all'organizzazione.
Nel documento di indirizzo GEDOC, disponibile sul sito
web dell'Autorità per l'informatica (www.aipa.it), tali
aspetti sono stati inquadrati nell'ambito della configurazione
organizzativa denominata "protocollo federato".
Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del
1998 il principio del "non isolamento" dei sistemi di
protocollo informatico è affermato con chiarezza negli
articoli 10 e 11 riguardanti l'accesso esterno, sia
da parte delle altre amministrazioni che dei soggetti
esterni interessati ai relativi procedimenti amministrativi.
In particolare, l'accesso esterno tra le pubbliche amministrazioni
deve avvenire secondo le modalità di interconnessione
stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici
emanati per la realizzazione della rete unitaria, in
relazione a funzioni minime di accesso fornite dall'amministrazione
che gestisce il sistema di protocollo informatico (art.
11).
Per quanto riguarda i soggetti esterni, l'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998
prevede sia un collegamento esplicito tra gli uffici
per le relazioni con il pubblico (URP) e il sistema
di gestione informatica dei flussi documentali, sia
la possibilità di accesso diretto da parte dell'interessato,
preceduto quest'ultimo dalla definizione delle modalità
tecniche ed organizzative volte a garantire la riservatezza
della persona e l'identificazione certa del soggetto
che effettua l'accesso (comma 3).
8. Iniziative di formazione professionale
in materia
L'impegno necessario per l'attuazione dei sistemi
di gestione dei flussi documentali richiede interventi
di riqualificazione e formazione professionale.
Al riguardo l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica,
in collaborazione con il Formez provvederanno agli interventi
di formazione per le seguenti figure professionali coinvolte
nel processo di gestione informatica dei documenti:
responsabili della reingegnerizzazione dei processi
legati alla protocollazione informatica;
responsabili degli uffici di protocollo informatico;
operatori di protocollo informatico;
responsabili delle altre strutture utenti del protocollo
informatico.
I percorsi formativi previsti per le diverse figure
professionali prevedono l'acquisizione delle conoscenze
organizzative, archivistiche e informatiche indispensabili
per l'utilizzo efficace degli strumenti necessari alla
gestione informatizzata dei documenti. La presente direttiva
è indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello
Stato e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza
ministeriale. Per le regioni e gli enti locali territoriali
costituisce contributo alle determinazioni in materia,
nel rispetto della loro autonomia amministrativa. Può
rappresentare schema di riferimento anche per le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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