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Decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513
(in Gazz. Uff., 13 marzo 1998, n. 60)
Regolamento contenente i criteri e le modalità di applicazione
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione
di documenti con strumenti informatici e telematici
(1).
(1) In luogo di Ministro/Ministero di
grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della
giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a) per documento informatico, la rappresentazione informatica
di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti;
b) per firma digitale, il risultato della procedura
informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata
e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrità di un documento informatico o di un insieme
di documenti informatici;
c) per sistema di validazione, il sistema informatico
e crittografico in grado di generare e apporre la firma
digitale o di verificarne la validità;
d) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata e una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura
di documenti informatici;
e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato a essere conosciuto soltanto
dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la
firma digitale sul documento informatico o si decifra
il documento informatico in precedenza cifrato mediante
la corrispondente chiave pubblica;
f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato a essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o
si cifrano i documenti informatici da trasmettere al
titolare delle predette chiavi;
g) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che
impiegano metodi di verifica dell'identità personale
basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
h) per certificazione, il risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile
dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce
la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto
titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo
e si attesta il periodo di validità della predetta chiave
e il termine di scadenza del relativo certificato, in
ogni caso non superiore a tre anni;
i) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data e un orario opponibili
ai terzi;
l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una
risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare
documenti informatici;
m) per certificatore, il soggetto pubblico o privato
che effettua la certificazione, rilascia il certificato
della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima,
pubblica e aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi
e revocati;
n) per revoca del certificato, l'operazione con cui
il certificatore annulla la validità del certificato
da un dato momento, non retroattivo, in poi;
o) per sospensione del certificato, l'operazione con
cui il certificatore sospende la validità del certificato
per un determinato periodo di tempo;
p) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità
al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso
contenuti;
q) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico,
ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Art. 2. Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato,
l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni
del presente regolamento.
Art. 3. Requisiti del documento informatico.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione sono
fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e
la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
(1). 2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono
adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza
almeno biennale a decorrere dall'entrata in vigore del
presente regolamento. 3. Con il decreto di cui al comma
1 sono altresì dettate le misure tecniche, organizzative
e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità
e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso
di chiavi biometriche. 4. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
(1) Vedi d.p.c.m. 8 febbraio 1999.
Art. 4. Forma scritta.
1. Il documento informatico munito dei requisiti
previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito
legale della forma scritta. 2. Gli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione
su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 5. Efficacia probatoria del documento
informatico.
1. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di
scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile. 2. Il documento informatico munito dei requisiti
previsti dal presente regolamento ha l'efficacia probatoria
prevista dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa
o regolamentare.
Art. 6. Copie di atti e documenti.
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge se conformi alle disposizioni del presente
regolamento. 2. I documenti informatici contenenti copia
o riproduzione di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi
di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia,
ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,
se a essi è apposta o associata la firma digitale di
colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni
del presente regolamento. 3. Le copie su supporto informatico
di documenti, formati in origine su supporto cartaceo
o, comunque, non informatico, sostituiscono, a ogni
effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se
la loro conformità all'originale è autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato,
con dichiarazione allegata al documento informatico
e asseverata con le modalità indicate dal. decreto di
cui al comma 1 dell'articolo 3. 4. La spedizione o il
rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma
2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste a ogni
effetto di legge. 5. Gli obblighi di conservazione e
di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti
di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
ai sensi dell'articolo 3.
Art. 7. Deposito della chiave privata.
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche
può ottenere il deposito in forma segreta della chiave
privata presso un notaio o altro pubblico depositario
autorizzato. 2. La chiave privata di cui si richiede
il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo
di supporto idoneo a cura del depositante e dev'essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo
che le informazioni non possano essere lette, conosciute
od estratte senza rotture o alterazioni. 3. Le modalità
del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo
605 del codice civile, in quanto applicabili.
Art. 8. Certificazione.
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo
2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere
pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per
un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore
e, dal momento iniziale della loro validità, sono consultabili
in forma telematica. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo
17, le attività di certificazione sono effettuate da
certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione
anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco
pubblico, consultabile in via telematica, predisposto
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti
requisiti, specificati nel decreto di cui all'articolo
3: a) forma di società per azioni e capitale sociale
non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
all'attività bancaria, se soggetti privati; b) possesso
da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione dei requisiti di onorabilità richiesti
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche; c) affidamento
che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici
del certificatore e il personale addetto all'attività
di certificazione siano in grado di rispettare le norme
del presente. regolamento e le regole tecniche di cui
all'articolo 3; d) qualità dei processi informatici
e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti
a livello internazionale. 4. La procedura di certificazione
di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore
operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata
da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Art. 9. Obblighi dell'utente e del
certificatore.
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee a evitare
danno ad altri. 2. Il certificatore è tenuto a: a) identificare
con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente
le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo
3; c) specificare, su richiesta dell'istante, e con
il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei
poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi
all'attività professionale o a cariche rivestite; d)
attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi; f) attenersi alle misure minime
di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675; g) non rendersi depositario di chiavi
private; h) procedere tempestivamente alla revoca o
alla sospensione del certificato in caso di richiesta
da parte del titolare o del terzo dal quale derivino
i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della
chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità
del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; i)
dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche; l) dare immediata
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e agli utenti, con un preavviso di almeno
sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore
o del suo annullamento.
Art. 10. Firma digitale.
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo
di documenti informatici, nonché al duplicato o copia
di essi, può essere apposta, o associata con separata
evidenza informatica, una firma digitale. 2. L'apposizione
o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo. 3.
La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
a un solo soggetto e al documento o all'insieme di documenti
cui è apposta o associata. 4. Per la generazione della
firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la
cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta
di validità ovvero non risulti revocata o sospesa a
opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante
una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione
non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte
le parti interessate. 6. L'apposizione di firma digitale
integra e sostituisce, a ogni fine previsto dalla normativa
vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere. 7. Attraverso
la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi
e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo
3, gli elementi identificativi del soggetto titolare
della firma, del soggetto che l'ha certificata a del
registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Art. 11. Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica.
1. I contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica mediante l'uso della firma digitale
secondo le disposizioni del presente regolamento sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. 2.
Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50.
Art. 12. Trasmissione del documento.
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La
data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione
di un documento informatico, redatto in conformità alle
disposizioni del presente regolamento e alle regole
tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei
casi consentiti dalla legge.
Art. 13. Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica.
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per
via telematica di atti, dati e documenti formati con
strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi
mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza
o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione
del mittente destinate a essere rese pubbliche. 2. Agli
effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e
i documenti trasmessi per via telematica considerano,
nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non
sia avvenuta la consegna al destinatario.
Art. 14. Pagamenti informatici.
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti
privati è effettuato secondo le regole tecniche definite
col decreto di cui all'articolo 3.
Art. 15. Libri e scritture.
1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati
su supporti informatici in conformità alle disposizioni
del presente regolamento e secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all'articolo 3.
Art. 16. Firma digitale autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile la firma digitale, la cui apposizione
è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale
consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale,
che la firma digitale è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità
personale, della validità della chiave utilizzata e
del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volontà della parte e non in contrasto con l'ordinamento
giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, numero
1), della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 3. L'apposizione
della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce a ogni fine di legge la apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti. 4. Se al documento informatico autenticato
deve essere allegato altro documento formato in originale
su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente
regolamento. 5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo
3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si
considera apposta in presenza del dipendente addetto
la firma digitale inserita nel documento informatico
presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per
via telematica o su supporto informatico a una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge
se vi sono apposte la firma digitale e la validazione
temporale a norma del presente regolamento.
Art. 17. Chiavi di cifratura della
pubblica amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione,
alla conservazione, alla certificazione e all'utilizzo
delle chiavi pubbliche di competenza. 2. Col decreto
di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità
di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione
e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche
amministrazioni. 3. Le chiavi pubbliche dei pubblici
ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione
sono certificate e pubblicate autonomamente, nell'ambito
delle leggi e dei regolamenti che definiscono l'uso
delle firme analogiche nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici. 4. Le chiavi pubbliche di ordini e albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti
sono certificate e pubblicate a cura del Ministro della
giustizia o suoi delegati.
Art. 18. Documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni.
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i
dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria e originale da cui
è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione
di dati, documenti e atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati
e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate sia il soggetto che
ha effettuato l'operazione. 3. Le regole tecniche in
materia di formazione e conservazione di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa
con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per
il materiale classificato, con le Amministrazioni della
difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente
competenti.
Art. 19. Sottoscrizione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni.
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione
comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale,
in conformità alle norme del presente regolamento. 2.
L'uso della firma digitale integra e sostituisce a ogni
fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
Art. 20. Sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni.
1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni
adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente
regolamento e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione. 2.
Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro cinque
anni, a partire dal 1º gennaio 1998, a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale
automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione
e utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
e atti in conformità alle disposizioni del presente
regolamento e alle disposizioni di cui alle leggi 31
dicembre 1996, numeri 675 e 676. 3. Entro il 31 dicembre
1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini
di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei
quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione
e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Art. 21. Gestione informatica del flusso
documentale.
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo
per la gestione dei documenti con procedura informatica
al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità
degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi
per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra
queste e i soggetti privati aventi diritto.
Art. 22. Formulari, moduli e questionari.
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via
telematica moduli e formulari elettronici validi a ogni
effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito
della rete unitaria e con i soggetti privati.
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