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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2001, n.123 (G.U. n. 89 del 17.04.2001)
Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti
Art. 1. - Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende
per:
a) "documento informatico": la rappresentazione
informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b) "duplicato del documento informatico":
la riproduzione del documento informatico effettuata
su un qualsiasi tipo di supporto elettronico facilmente
trasportabile;
c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia
probatoria ai sensi del codice civile e del codice di
procedura civile;
d) "firma digitale": il risultato della procedura
informatica
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse
hardware e software, mediante il quale l'amministrazione
della giustizia tratta in via informatica e telematica
qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di
comunicazione e di procedura;
f) "sistema informatico civile": è il sottoinsieme
delle risorse del dominio giustizia mediante il quale
l'amministrazione della giustizia tratta il processo
civile;
g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni":
il gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513;
h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di
posta elettronica come definito dall'articolo 1, comma
1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato
ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del
sistema di trasporto delle informazioni del destinatario
nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile
al destinatario medesimo nella sua casella di posta
elettronica;
j) "certificatore della firma digitale": il
soggetto previsto dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513.
Art. 2. - Campo di applicazione
1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la
notificazione di atti del processo civile mediante documenti
informatici nei modi previsti dal presente regolamento.
2. L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione,
dei documenti informatici è effettuata per via telematica
attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 6.
3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente
stabilito dal presente regolamento.
Art. 3. - Sistema informatico civile
1. Il sistema informatico civile è strutturato con
modalità che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica
o comunica l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale
giudiziario.
2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente
soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari
per le attività rispettivamente consentite dal presente
regolamento.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento
e la gestione del sistema informatico civile, nonché
per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali
giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le
regole tecnico-operative relative alla conservazione
e all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente
alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
Art. 4. - Atti e provvedimenti
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono
essere compiuti come documenti informatici sottoscritti
con firma digitale come espressamente previsto dal presente
regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione
nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti
vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti
nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo.
La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo
informatico con le modalità di cui agli articoli 12
e 13.
3. Ove dal presente regolamento non è espressamente
prevista la sottoscrizione del documento informatico
con la firma digitale, questa è sostituita dall'indicazione
del nominativo del soggetto procedente prodotta sul
documento dal sistema automatizzato, a norma dell'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39.
Art. 5. - Processo verbale
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico,
è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza
e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le parti
e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni
o del verbale apponendo la propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione
nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene
redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto
nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo.
La copia informatica del processo verbale è allegata
al fascicolo informatico con le modalità di cui agli
arti-coli 12 e 13.
Art. 6. - Comunicazioni e notificazione
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché
la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima
come documento informatico sottoscritto con firma digitale,
possono essere eseguite per via telematica, oltre che
attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo
elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto
trasmette per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale
giudiziario, che procede alla notifica con le medesime
modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione
per via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento
informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta
la conformità all'originale e provvede a notificare
la copia stessa unitamente al duplicato del documento
informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti
del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce per via telematica l'atto notificato, munito
della relazione della notificazione attestata dalla
sua firma digitale.
Art. 7. - Indirizzo elettronico
1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni
ai sensi
dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore
è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio
dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del
comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli
ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello
comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali
o all'albo dei consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1, l'indirizzo elettronico è quello dichiarato
al certificatore della firma digitale al momento della
richiesta di attivazione della procedura informatica
di certificazione della firma digitale medesima, ove
reso disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati
tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero
della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari
e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche
in via telematica secondo le modalità operative stabilite
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 8. - Attestazione temporale
1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita
alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di
consegna mediante la procedura di validazione temporale
a norma del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la
notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale
giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna
tiene luogo della suddetta procedura di validazione
temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono
conservati dal notificatore per un periodo non inferiore
a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative
stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 9. - Costituzione in giudizio e deposito
1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla
costituzione in giudizio per via telematica trasmette
con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti
informatici o le copie informatiche dei documenti probatori
su supporto cartaceo.
Art. 10. - Procura alle liti
1. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica,
trasmette la copia informatica della procura medesima,
asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione
con firma digitale.
Art. 11. - Iscrizione a ruolo
1. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa
per via telematica come documento informatico sottoscritto
con firma digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica
è redatta in modo conforme al modello definito con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 12. - Fascicolo informatico
1. La cancelleria procede alla formazione informatica
del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo
come documenti informatici ovvero le copie informatiche
dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto
cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo
le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori
offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque
acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti
o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento
nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche
è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione
non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina
l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo.
Art. 13. - Formazione del fascicolo informatico
1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione
del fascicolo cartaceo ed è formato secondo quanto stabilito
dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice
di procedura civile.
2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione
dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo
ed è redatto in modo da consentire la diretta consultazione
degli atti e dei documenti informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle
parti,
contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente,
sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico
contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della
parte cui si riferiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è eccessivamente
onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti
probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo,
ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico da
parte della cancelleria, quando il formato del documento
da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero
delle pagine da copiare è superiore a venti. Con il
medesimo decreto il numero delle pagine è periodicamente
aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque
all'estrazione della copia informatica di documenti
probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo
quando la parte allega ad essi la copia su supporto
informatico.
6. Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte,
oltre che in via telematica, anche nei locali della
cancelleria attraverso un videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile
della cancelleria appone al fascicolo informatico la
firma digitale.
Art. 14. - Produzione degli atti e dei documenti
probatori su supporto informatico
1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione
dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono
essere prodotti, oltre che per via telematica, anche
mediante deposito in cancelleria del supporto informatico
che li contiene. Il supporto informatico deve essere
compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere
anche il relativo indice, la cui integrità è attestata
dal difensore con la firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare
nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori
e l'indice indicati nel comma 1.
3. Il supporto informatico è restituito alla parte dopo
la duplicazione di cui al comma 2.
Art. 15. - Deposito della relazione del C.T.U.
1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice
di procedura civile può essere depositata per via telematica
come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti
e le osservazioni delle parti o la copia informatica
di questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto
cartaceo. In tal caso gli originali sono depositati
dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni
caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del
termine per il deposito della relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo
utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica
d'ufficio, può disporre che la relazione o parte di
essa sia redatta in modo conforme a modelli definiti
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 16. - Trasmissione dei fascicoli
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo
d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del
fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e grado,
anche per via telematica con particolari modalità, stabilite
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette
ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria
è tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo
d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo
informatico.
Art. 17. - Trasmissione della sentenza
1. La trasmissione per via telematica della minuta
della sentenza o della sentenza stessa, redatte come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale,
è effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle norme
di attuazione del codice di procedura civile, con particolari
modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità
e la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza
ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile,
sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma
digitale.
Art. 18. - Informatizzazione del processo amministrativo
e contabile
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano,
in quanto compatibili, anche al processo amministrativo
e ai processi innanzi alle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative
per il funzionamento e la gestione del sistema informatico
della giustizia amministrativa e contabile. I decreti
sono adottati entro il termine di cui all'articolo 19,
comma 2.
Art. 19. - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano
ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3,
comma 3, è adottato entro il 30 ottobre 2001.
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