|
Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Finalità e definizioni
La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più
siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per Garante l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
3
Art. 2 Ambito di applicazione
La presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
Art. 3 Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreché i dati
non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui
agli articoli 18 e 36.
Art. 4 Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento
di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo
8 della legge 1. aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero
sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale
di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e
successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito
del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore
della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano
in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9,
15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del
comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 Trattamento di dati svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici
Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni
della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo II OBBLIGHI PER IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO
Art. 7 Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge è tenuto a darne notificazione
al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed
una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero
con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonché dalla durata del trattamento e può riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli
elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e
dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e
le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori
del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative
adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche
di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati,
anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del responsabile;
in mancanza di tale indicazione si considera responsabile
il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il tramite di
queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive rappresentanze
di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche
per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma
3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere
b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del
regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando il
trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi
degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento
di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo
25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati
in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24.
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento
non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo
20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del
protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione
della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare
riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati,
alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate
alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio
e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali
e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole
categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a
tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo
necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,
lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi
o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente
collegate all'adempimento di specifiche prestazioni
e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente
collegate allo svolgimento dell'attività professionale
esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione
e al periodo di conservazione dei dati necessari per
il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria
gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione
di iniziative culturali o sportive o per la formazione
di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati
anche a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi,
istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli
associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione,
il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi
di informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti
di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni
e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22
e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto
del Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni
aventi finalità di informazione giuridica, relativamente
a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità
di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa
popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad
appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei
condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice
civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati
e di destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati
non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti.
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale
o in atti di programmazione statistica previsti dalla
legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione
semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e
5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente
le finalità, le categorie di dati, di interessati e
di destinatari della comunicazione e diffusione individuate,
unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai
medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,
lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento
o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice
di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni
rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41,
comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui
agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero
di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui
al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta
Art. 8 Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9 Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici,
di ricerca scientifica o di statistica è compatibile
con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente
trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo
necessario a questi ultimi scopi.
Art. 10 Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e,
se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati
o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte
per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli
4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data
al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresì, quando
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Sezione II Diritti dell'interessato
nel trattamento dei dati
Art. 11 Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, e in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 10.
Art. 12 Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia
di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Art. 13 Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove
non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
Art. 14 Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere
c) e d), non possono essere esercitati nei confronti
dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite
ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti la politica monetaria
e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio
per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio
del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi
di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.<
Sezione III Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento
del danno
Art. 15 Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente
al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali
i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi
storici, di ricerca scientifica e di statistica, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni
di legge in materia di trattamento dei dati personali
è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma
1.
Art. 17 Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano
può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato
di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma
1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento
di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza
dei dati personali da parte delle persone incaricate
per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art. 20 Requisiti per la comunicazione e la diffusione
dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di privati e di enti pubblici economici sono
ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando
i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti
a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di
un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
nel rispetto della normativa di cui alla lettera e)
del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo
60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i
dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo
27.
Art. 21 Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei
dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il
divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto
dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22 Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si
applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati
da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione, nonchè relativi ai soggetti che con riferimento
a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesine confessioni, che siano
trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti,
semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che
il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 3.
Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori
dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione
ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali
è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2,
il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis.
Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3,
la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non
sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di
dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente. 4. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure
e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2
Art. 23 Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione
del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività,
in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento
può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del ministro della Sanità adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome
di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo
10 e per la prestazione del consenso nei confronti di
organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e
di esercenti le professioni sanitarie convenzionati
o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché
per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti,
sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico
soggetto, in particolare da parte del medico di medicina
generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari
di trattamento;
b) validità nei confronti di più titolari di trattamento,
del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma
3, per conto di più titolari di trattamento, anche con
riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati
da parte del medico di medicina generale, detenuti da
altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche
effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche
per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter,
l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente
alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma
2 del presente articolo ai professionisti sanitari,
diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto
dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche
quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della
legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di
impossibilità fisica o di incapacità di intendere o
di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato
nei confronti di esercenti le professioni sanitarie
e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la podestà ovvero da un familiare, da un
prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti
di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei
dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria
per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art. 24 Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo
686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere
a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25 Trattamento di dati particolari nell'esercizio
della professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato
e all'autorizzazione del Garante,nonché il limite previsto
dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento
dei dati di cuiagli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti
del diritto di cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitè
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,ferma
restando la possibiltà di trattare i dati relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamentedall'interessato
o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione
con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto
a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura
del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo
la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il
codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato
adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo
la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono
all'esercizio della professione di giornalista si applicano
anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26 Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento
di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME
SPECIALE
Art. 27 Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento
di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati
sono ammesse quando siano previste da norme di legge
o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale
ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei
modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di
legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.
Art. 28 Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato
al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine è
di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento
dello Stato di destinazione o di transito dei dati non
assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22
e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche
con un contratto.
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi
di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato
nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata
in apposita sezione del registro previsto dall'articolo
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'articolo 7.
Capo VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29 Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria
o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non
può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi
cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare,
il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato
senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione, equivale
a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o
in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non è adottata la decisione di cui al comma
4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede
il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data
del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4,
5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun
anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista
il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, anche
in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere,
a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso
il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso
per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei
casi di violazione dell'articolo 9.
Capo VII GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI
Art. 30 Istituzione del garante
1. è istituito il Garante per protezione dei dati
personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono
nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di parità. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro
anni e non possono essere confermati per più di una
volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente
e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al
primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri
compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate,
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,
in misura tale da poter essere corrisposte a carico
degli ordinari stanziamenti.
Art. 31 Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi
ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere
sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
che regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
dati o disporne il blocco quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo
IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato,
se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33,
comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della
sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione
del registro mediante almeno un terminale dislocato
su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l),
del presente articolo, può essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento
dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente
o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse iscritti all'ordine del giorno;
possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini
del controllo del rispetto delle disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali, può disporre accessi
alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell'accertamento,
il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del
Garante, con decreto motivato; le relative modalità
di svolgimento sono individuate con il regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti
a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma
1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di
un membro designato dal Garante. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato,
a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa
il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981,
n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere
da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne
la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato
di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi
agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), il membro designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
Art. 33 Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto,
in sede di prima applicazione della presente legge,
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge
a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato,
in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta
del Garante medesimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni
dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico del personale dipendente
del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento
secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale
in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale,
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali,
dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorit` amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la
data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma
l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta
al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento,
è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento
e la retribuzione già in godimento maggiorata della
predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione
di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.
Al personale di cui al presente comma è corrisposta
una indennità pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente
di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità
di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce
l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il
personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche
dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento
dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei
diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti
dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio
può assumere direttamente dipendenti con contratto a
tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto
privato, in numero non superiore a venti unità, ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire
la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè
quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge,
le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia
e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso.
Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità
di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste
le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante
di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità
tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra
le parti interessate, nonché le norme volte a precisare
le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7,
per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; decorso tale termine il regolamento
può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere
vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo
periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in
base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni, che possono essere rinnovati
per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio
del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui
siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni
di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto
agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in
numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo VIII SANZIONI
Art. 34 Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse
notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto
concerne la notificazione prevista dall'articolo 16,
comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art. 35 Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino
a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 21,
22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo
28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,
la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36 Omessa adozione di misure necessarie alla
sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare
le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati
personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con
la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento,
la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa
si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37 Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma
2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38 Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39 Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio
dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera
i) e 32.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40 Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria
in relazione a quanto previsto dalla presente legge
e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa,
a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41 Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge
che prescrivono il consenso dell'interessato non si
applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima
di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
del 1 gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al
31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo 4, comma
1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno
1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo
15, comma 2, devono essere adottate entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati
personali devono essere custoditi in maniera tale da
evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo
15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati
di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione
al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo
30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo
29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente
alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante
il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente
legge, le informative e le comunicazioni di cui agli
articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere
date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42 Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione
dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e
dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240
del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la protezione dei
dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma
non automatizzata in violazione di disposizioni di legge
o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione
in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. è istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente
decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale,
il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica
il trattamento economico previsto per il personale del
Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli
di cui al comma 2, così come determinati per il 1995
e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la
protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43 Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare,
il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo
9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo
8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno
1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi
ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni
di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo
di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo
6, primo comma, lettera a), della legge 1. aprile 1981,
n. 121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed
in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per
il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni
1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215
milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio
1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente
ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina
del Garante.
|