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Il commercio elettronico è linsieme
delle relazioni negoziali che si instaurano fra soggetti
attraverso luso di strumenti informatici e telematici
(art.21 del D.Lgs. n.114 del 31 marzo 1998).
In Internet, rete di telecomunicazione c.d. aperta
(accessibile a tutti), oltre allattività non lucrativa
di scambio di informazioni tra utenti, hanno avuto notevole
diffusione accordi telematici aventi ad oggetto lo scambio
di beni o la prestazione di servizi.
Offerta al pubblico e accettazione
Nella pagina virtuale del sito vengono
descritti i servizi offerti o compaiono in visione i
prodotti da acquistare con informazioni relative alla
qualità, alla quantità, al prezzo e a tutte le altre
caratteristiche tipiche dei prodotti medesimi, con inoltre
tutte le informazioni poste obbligatoriamente a carico
del fornitore (vedi art.3 del D.Lgs. n.185 del 1999);
se gli elementi essenziali del contratto sono tutti
presenti si tratta di una fattispecie di offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c.; la proposta è idonea ad
avviare il processo di formazione dellaccordo
telematico, che si perfeziona quando lacquirente,
dopo aver digitato i suoi dati personali ed indicato
le modalità di pagamento prescelte, aderisce alla proposta
commerciale con un apposito comando (momento dellaccettazione).
Nel caso in cui lacquirente opti
per la contestualità del pagamento, limmediata
esecuzione del pagamento determina il momento e il luogo
di conclusione del contratto ex art. 1327 c.c., individuandoli
in quelli in cui ha avuto inizio lesecuzione della
prestazione, cioè nel momento e nel luogo in cui si
trova il terminale utilizzato dallacquirente per
perfezionare lacquisto.
Quindi se il pagamento viene effettuato
in un momento successivo a quello dellacquisto,
il contratto deve considerarsi concluso nel luogo in
cui si trova il terminale in cui il proponente abbia
avuto conoscenza dellaccettazione dellacquirente;
se il pagamento è viceversa immediato (mediante sistemi
elettronici di pagamento), nel luogo in cui laccettante
abbia inserito i suoi dati ed inviato anche lordine
di pagamento. Così verrà determinato il forum contractus
ex art. 20 c.p.c., necessario per individuare il momento
di conclusione del contratto, fondamentale per il decorso
del termine entro cui il consumatore può recedere da
tali contratti, e per individuare il luogo competente
per una eventuale controversia (nei contratti in cui
sono parte i consumatori il forum contractus è inderogabilmente
quello in cui ha sede o domicilio il consumatore) (
Nota 1 ).
Per quanto riguarda limputabilità
delle dichiarazioni prenegoziali, la paternità dellofferta
è imputabile allimpresa i cui dati identificativi
compaiono sul video telematico, chiunque si sia occupato
di immetterli. Per il compratore si dovrà valutare caso
per caso su chi cade il rischio dellimputabilità
dellaccettazione, a seconda del vizio che si potrà
riscontrare nella manifestazione di volontà in tal modo
espressa.
Documento informatico
In base a quanto disposto dallart.15
della Legge 15 marzo 1997, n.59 gli atti, dati
e documenti formati dalla pubblica amministrazione o
dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Il riconoscimento e della efficacia della
forma elettronica ed il problema della imputabilità
della dichiarazione di volontà trasmessa per via telematica
sono disciplinati dal Regolamento approvato con D.P.R.
n.513 del 1997 ed il successivo Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell8 febbraio 1999.
Il Regolamento definisce il documento informatico come
la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti (art.1, a); quando
il documento ha tutti i requisiti previsti dal Regolamento
soddisfa il requisito legale della forma scritta
(art.4); esso viene equiparato in relazione agli effetti
e alla sua funzione alla forma scritta, però identificandosi
non in essa ma in un tertium genus del tipo di forma.
Il legislatore inoltre attribuisce al documento informatico
la stessa efficacia probatoria della scrittura privata
prevista dallart.2702 c.c., qualora sottoscritto
con firma digitale, e lefficacia probatoria prevista
dallart.2712 c.c. (riproduzioni meccaniche), qualora
munito dei requisiti previsti dal Regolamento. Inoltre
il documento così redatto soddisfa altresì lobbligo
previsto dagli artt.2214 ss. c.c. (art.5) relativo alla
tenuta delle scritture contabili. I documenti informatici,
contenenti copia o riproduzioni di atti pubblici o di
scritture private, hanno la stessa efficacia riconosciuta
alle copie di atti pubblici o di scritture private dagli
artt.2714 e 2715 c.c., quando ad essi è apposta o associata
la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia,
secondo quando disposto dal Regolamento.
Firma digitale
Secondo quanto previsto dal Regolamento
n.513 del 1997, per firma digitale (deve intendersi)
il risultato della procedura informatica (validazione),
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore
tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e lintegrità di
un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici (art.1, b).
Essa dunque consiste nella predisposizione
di uno o più segni in cifre con i quali si rende leggibile
un documento solo mediante lutilizzo di una chiave
di accesso.
Il regolamento inoltre prevede che chiunque
intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui allart.2 (ed
ottenere così un documento informatico) deve munirsi
di unidonea coppia di chiavi e di rendere pubblica
una di esse mediante la procedura di certificazione
(art.8, 1° comma).
Quindi una coppia di chiavi asimmetriche
(una pubblica ed una privata) viene attribuita ad ogni
utilizzatore. Un documento cifrato con una di queste
chiavi, ad es. quella privata, può essere decifrato
solo attraverso lutilizzo dellaltra chiave,
quella pubblica, detenuta dal destinatario. Il sottoscrittore
può cifrare il documento con la sua chiave privata e
far decifrare al destinatario solo attraverso la chiave
pubblica dello stesso sottoscrittore, garantendo autenticità
e sottoscrizione, costituendo così sottoscrizione autografa.
Il documento può anche presentare una
doppia cifratura, una con la chiave privata del sottoscrittore
laltra con la chiave pubblica del destinatario,
il quale potrà decifrare il documento con la propria
chiave privata, verificando lautenticità e la
sottoscrizione dellautore dellatto con la
chiave pubblica del sottoscrittore medesimo.
Le chiavi pubbliche sono custodite in
un apposito elenco consultabile da tutti. Un certificatore,
che può essere un soggetto pubblico o privato, effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave
pubblica e assevera la corrispondenza tra un soggetto
e la sua chiave pubblica. Il certificatore mantiene
altresì lelenco delle chiavi pubbliche, aggiornandolo
continuamente anche con lindicazione dei certificati
sospesi o revocati. Il regolamento (art.9) prevede una
serie di obblighi facenti carico al certificatore per
evitare che il sistema delle chiavi asimmetriche venga
indebitamente usato da qualcuno che agisca sotto nome
altrui (tutte le ipotesi di uso improprio o illegittimo
di chiavi sono variamente tutelabili). Il regolamento
però si limita a prevedere un onere di vigilanza, posto
a carico del titolare di una coppia di chiavi asimmetriche,
sullutilizzo della firma digitale ed a concedere
al titolare medesimo la possibilità di depositare in
forma segreta la propria chiave privata presso un notaio
o altro pubblico depositario autorizzato (art.7).
Il certificato della chiave pubblica,
oltre a garantire la corrispondenza tra la chiave pubblica
e il soggetto cui essa appartiene, identifica il titolare,
attesta il periodo di validità della chiave ed il termine
di scadenza del certificato, la cui validità non può
essere superiore a tre anni. Quando il documento informatico
è decifrabile con la chiave pubblica indicata nellelenco
come la chiave di quel determinato soggetto, si può
ritenere che per la cifratura è stata utilizzata la
chiave privata dellautore, e che pertanto quella
dichiarazione è a lui imputabile.
[Nota 1] In base allart.12
del D.P.R. 10.11.1997, n.513, il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto
al destinatario se trasmesso allindirizzo elettronico
da questi dichiarato.
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