GUIDA ALL'E-COMMERCE

Il commercio elettronico è l’insieme delle relazioni negoziali che si instaurano fra soggetti attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici (art.21 del D.Lgs. n.114 del 31 marzo 1998).
In Internet, rete di telecomunicazione c.d. “aperta” (accessibile a tutti), oltre all’attività non lucrativa di scambio di informazioni tra utenti, hanno avuto notevole diffusione accordi telematici aventi ad oggetto lo scambio di beni o la prestazione di servizi.

Offerta al pubblico e accettazione

Nella pagina virtuale del sito vengono descritti i servizi offerti o compaiono in visione i prodotti da acquistare con informazioni relative alla qualità, alla quantità, al prezzo e a tutte le altre caratteristiche tipiche dei prodotti medesimi, con inoltre tutte le informazioni poste obbligatoriamente a carico del fornitore (vedi art.3 del D.Lgs. n.185 del 1999); se gli elementi essenziali del contratto sono tutti presenti si tratta di una fattispecie di offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.; la proposta è idonea ad avviare il processo di formazione dell’accordo telematico, che si perfeziona quando l’acquirente, dopo aver digitato i suoi dati personali ed indicato le modalità di pagamento prescelte, aderisce alla proposta commerciale con un apposito comando (momento dell’accettazione).

Nel caso in cui l’acquirente opti per la contestualità del pagamento, l’immediata esecuzione del pagamento determina il momento e il luogo di conclusione del contratto ex art. 1327 c.c., individuandoli in quelli in cui ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione, cioè nel momento e nel luogo in cui si trova il terminale utilizzato dall’acquirente per perfezionare l’acquisto.

Quindi se il pagamento viene effettuato in un momento successivo a quello dell’acquisto, il contratto deve considerarsi concluso nel luogo in cui si trova il terminale in cui il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione dell’acquirente; se il pagamento è viceversa immediato (mediante sistemi elettronici di pagamento), nel luogo in cui l’accettante abbia inserito i suoi dati ed inviato anche l’ordine di pagamento. Così verrà determinato il forum contractus ex art. 20 c.p.c., necessario per individuare il momento di conclusione del contratto, fondamentale per il decorso del termine entro cui il consumatore può recedere da tali contratti, e per individuare il luogo competente per una eventuale controversia (nei contratti in cui sono parte i consumatori il forum contractus è inderogabilmente quello in cui ha sede o domicilio il consumatore) ( Nota 1 ).

Per quanto riguarda l’imputabilità delle dichiarazioni prenegoziali, la paternità dell’offerta è imputabile all’impresa i cui dati identificativi compaiono sul video telematico, chiunque si sia occupato di immetterli. Per il compratore si dovrà valutare caso per caso su chi cade il rischio dell’imputabilità dell’accettazione, a seconda del vizio che si potrà riscontrare nella manifestazione di volontà in tal modo espressa.

Documento informatico

In base a quanto disposto dall’art.15 della Legge 15 marzo 1997, n.59 “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione o dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.

Il riconoscimento e della efficacia della forma elettronica ed il problema della imputabilità della dichiarazione di volontà trasmessa per via telematica sono disciplinati dal Regolamento approvato con D.P.R. n.513 del 1997 ed il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 1999. Il Regolamento definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art.1, a); quando il documento ha tutti i requisiti previsti dal Regolamento “soddisfa il requisito legale della forma scritta” (art.4); esso viene equiparato in relazione agli effetti e alla sua funzione alla forma scritta, però identificandosi non in essa ma in un tertium genus del tipo di forma. Il legislatore inoltre attribuisce al documento informatico la stessa efficacia probatoria della scrittura privata prevista dall’art.2702 c.c., qualora sottoscritto con firma digitale, e l’efficacia probatoria prevista dall’art.2712 c.c. (riproduzioni meccaniche), qualora munito dei requisiti previsti dal Regolamento. Inoltre il documento così redatto soddisfa altresì l’obbligo previsto dagli artt.2214 ss. c.c. (art.5) relativo alla tenuta delle scritture contabili. I documenti informatici, contenenti copia o riproduzioni di atti pubblici o di scritture private, hanno la stessa efficacia riconosciuta alle copie di atti pubblici o di scritture private dagli artt.2714 e 2715 c.c., quando ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo quando disposto dal Regolamento.

Firma digitale

Secondo quanto previsto dal Regolamento n.513 del 1997, “per firma digitale (deve intendersi) il risultato della procedura informatica (validazione), basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” (art.1, b).

Essa dunque consiste nella predisposizione di uno o più segni in cifre con i quali si rende leggibile un documento solo mediante l’utilizzo di una chiave di accesso.

Il regolamento inoltre prevede che “chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all’art.2 (ed ottenere così un documento informatico) deve munirsi di un’idonea coppia di chiavi e di rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione” (art.8, 1° comma).

Quindi una coppia di chiavi asimmetriche (una pubblica ed una privata) viene attribuita ad ogni utilizzatore. Un documento cifrato con una di queste chiavi, ad es. quella privata, può essere decifrato solo attraverso l’utilizzo dell’altra chiave, quella pubblica, detenuta dal destinatario. Il sottoscrittore può cifrare il documento con la sua chiave privata e far decifrare al destinatario solo attraverso la chiave pubblica dello stesso sottoscrittore, garantendo autenticità e sottoscrizione, costituendo così sottoscrizione autografa.

Il documento può anche presentare una doppia cifratura, una con la chiave privata del sottoscrittore l’altra con la chiave pubblica del destinatario, il quale potrà decifrare il documento con la propria chiave privata, verificando l’autenticità e la sottoscrizione dell’autore dell’atto con la chiave pubblica del sottoscrittore medesimo.

Le chiavi pubbliche sono custodite in un apposito elenco consultabile da tutti. Un certificatore, che può essere un soggetto pubblico o privato, effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica e assevera la corrispondenza tra un soggetto e la sua chiave pubblica. Il certificatore mantiene altresì l’elenco delle chiavi pubbliche, aggiornandolo continuamente anche con l’indicazione dei certificati sospesi o revocati. Il regolamento (art.9) prevede una serie di obblighi facenti carico al certificatore per evitare che il sistema delle chiavi asimmetriche venga indebitamente usato da qualcuno che agisca sotto nome altrui (tutte le ipotesi di uso improprio o illegittimo di chiavi sono variamente tutelabili). Il regolamento però si limita a prevedere un onere di vigilanza, posto a carico del titolare di una coppia di chiavi asimmetriche, sull’utilizzo della firma digitale ed a concedere al titolare medesimo la possibilità di depositare in forma segreta la propria chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato (art.7).

Il certificato della chiave pubblica, oltre a garantire la corrispondenza tra la chiave pubblica e il soggetto cui essa appartiene, identifica il titolare, attesta il periodo di validità della chiave ed il termine di scadenza del certificato, la cui validità non può essere superiore a tre anni. Quando il documento informatico è decifrabile con la chiave pubblica indicata nell’elenco come la chiave di quel determinato soggetto, si può ritenere che per la cifratura è stata utilizzata la chiave privata dell’autore, e che pertanto quella dichiarazione è a lui imputabile.

[Nota 1] In base all’art.12 del D.P.R. 10.11.1997, n.513, “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato”.